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Diventano operative interessanti novità in tema di affitti concordati a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni” (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”).
Il decreto sta oggi proseguendo l’iter di conversione in legge.
Affitti concordati: cosa sono?
La locuzione “affitto concordato” rappresenta il termine atecnico con cui ci si riferisce a determinati contratti di locazione ad uso abitativo avente una disciplina agevolata.
Ad esempio, il cui canone mensile è ridotto rispetto ai valori di mercato e calcolato sulla base di accordi raggiunti a livello locale fra le organizzazioni più rappresentative dei conduttori di proprietà edilizia e inquilini. E, ancora, è possibile prevedere una durata inferiore al minimo previsto per legge.
I contratti di locazione con canone concordato sono stati introdotti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
Tale disciplina è applicabile ai contratti di locazione di durata triennale con rinnovo automatico di ulteriori due anni; contratti di locazione di natura transitoria per studenti universitari ovvero per altre esigenze di una delle parti.
Le “attestazioni” per i contratti di locazione a canone concordato: di cosa si tratta?
Prima di osservare le modifiche introdotte con il richiamato “Decreto Semplificazioni” si deve riprendere la disciplina sulla quale il nuovo intervento normativo si inserisce.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche’ dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge” ha previsto, per i contratti di locazione a canone concordato, stipulati senza che le parti siano assistite dalle associazioni di categoria, l’obbligo di attestazione della corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi territoriali di riferimento.
Tali accordi definiscono le modalità con cui si deve eseguire l’attestazione.
L’attestazione è rilasciata al momento della stipula del contratto di locazione da parte di una delle associazioni di categoria firmatarie degli accordi territoriali di riferimento.
L’attestazione è condizione necessaria altresì per la fruizione delle agevolazioni fiscali.
“Decreto Semplificazioni”: come cambiano le attestazioni
Il richiamato “Decreto Semplificazioni” ha previsto che la descritta attestazione possa “essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio”, fino a quando non siano intervenute eventuali modifiche o delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale di riferimento.
Ciò significa che sarà possibile concludere contratti di locazione a canone concordato valendosi dell’attestazione già rilasciata in occasione di un precedente contratto avente ad oggetto il medesimo immobile: una volta concluso un primo contratto a canone concordato, sarà, dunque, possibile cedere in locazione a terzi il medesimo immobile valendosi della precedente attestazione.
La riforma, proposta al dichiarato fine di semplificare e snellire le procedure necessarie, non ha riscosso grande favore tra le associazioni di categoria (Appc, Confabitare, Unioncasa) che, al contrario, già ne chiedono l’abrogazione.