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Capita a volte nel proprio condominio di aver bisogno di utilizzare l’ascensore come montacarichi, è successo a tutti prima o poi, anche solo per necessità di trasloco. Ma quali sono le regole da seguire e cosa dice la Legge in merito?
Cosa dice la Legge
Secondo la norma dell’art. 1117 del Codice Civile, in quanto parte comune dell’edificio è consentito ai singoli condomini l’utilizzo dell’ascensore sempre, però, nei limiti posti dall’art. 1102 del Codice Civile, che predispone la non alterazione della destinazione, né ne sia impedito agli altri condomini di utilizzarla secondo il loro diritto.
Il limite dell’utilizzo dell’ascensore come montacarichi può derivare anche da alcune clausole del contratto, in cui compaiano delle regole stabilite dal regolamento del condominio.
Queste regole possono per esempio vietare usi particolari come, appunto, trasportare materiale edilizio, calcinacci o, più in generale, l’impiego come montacarichi.
La sentenza della Cassazione
Su questo argomento c’è stata in passato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 1982 n. 2117 che prevede come “L’ascensore può essere usato come montacarichi, a meno che un divieto in tal senso non sia contenuto nel regolamento condominiale, o non sia accertato che questo tipo di utilizzo, per la natura dei materiali trasportati e per la frequenza che ne viene fatta, è tale da compromettere la conservazione dell’impianto o da ostacolarne l’uso da parte degli altri condomini “.
Inoltre bisogna considerare che per evitare liti condominiali, sarebbe meglio in caso di lavori avvertire l’amministratore, e accertarsi che l’impresa edilizia abbia una polizza assicurativa. Meglio inoltre concordare orari di utilizzo dell’ascensore da parte della ditta ed essere sicuri che questa provveda alla pulizia delle parti comuni del condominio.