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Non è un segreto quanto la pandemia e l’attuale guerra tra Russia e Ucraina abbiamo e stiano ancora causando criticità all’Europa e al nostro Paese: tra rapporti internazionali in crisi e conseguenti blocchi dei trasporti molti materiali e diverse materie prime hanno, infatti, subito forti aumenti di prezzo.
Il governo ha cercato di intervenire con una rosa di interventi rivolti ai cittadini quali agevolazioni, indennizzi e bonus.
Ma, vista la morsa che stiamo vivendo, per alcuni di questi sono anche crescite le clausole d’utilizzo che, se violate, portano al decadimento del voucher, un chiaro esempio è quanto stabilito in merito al bonus prima casa.
Usufrutto e decadimento del Bonus prima casa
Nel caso in cui si decidesse di acquistare una casa utilizzando l’agevolazione del bonus prima casa, bisognerebbe porre attenzione alle successive mosse da compiere: infatti, se ceduta in usufrutto entro cinque anni dal suo acquisto si perderebbero le agevolazioni del bonus.
Anche se l’usufrutto non viene stipulato a vita, ma con una durata breve e determinata? Si, l’unico modo per usufruire pienamente del bonus è che, almeno nei cinque anni successivi alla compravendita, l’immobile venga abitato dal nuovo proprietario.
Quali sanzioni si rischiano?
Nel caso in cui si perdesse l’agevolazione, si assisterebbe all’applicazione ordinaria delle imposte di: registro, ipotecaria e catastale; con l’aggiunta di dover pagare:
- una sanzione del 30%;
- gli interessi di mora (calcolati dall’acquisto dell’immobile).
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Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento dell’Agenzia Entrate viene fornito con la Risposta n. 441 del 30 agosto 2022 che specifica come: “La costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato, di cui alla fattispecie in esame, comporta, infatti, una compressione del diritto di piena proprietà acquistato dall’istante con le agevolazioni. La cessione infra-quinquennale a terzi di tali diritti determina la decadenza dall’agevolazione. Parimenti, nel caso di acquisto del diritto di proprietà pieno e di successiva (entro cinque anni dall’acquisto) cessione del diritto di parziario di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, si determina la decadenza dall’agevolazione fruita, limitatamente alla parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto. Tale conclusione appare valida anche nell’ipotesi in cui, prima dei cinque anni dall’acquisto dell’immobile agevolato, venga costituito a favore di un terzo un diritto di usufrutto a tempo “determinato”. Si condivide, pertanto, la soluzione proposta dall’istante, secondo la quale la Pagina 5 di 7 decadenza dall’agevolazione opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto. Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi, ai sensi del richiamato art. 1, comma 4 della Nota II-bis Parte prima, del TUR“.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.