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Prendere in affitto una casa non è l’unico modo riconosciuto in giurisprudenza per godere della temporanea proprietà di un immobile. Nei casi in cui la compravendita non rientrasse negli intenti di chi è alla ricerca di una nuova abitazione, quale che sia il motivo, si può optare per il diritto reale immobiliare di usufrutto.
A differenza dell’acquisto certamente più oneroso data la presenza del mutuo, l’usufrutto è simile nella forma e nell’impegno economico ad un comune contratto di locazione, salvo per ciò che riguarda il godimento del bene e gli eventuali guadagni derivanti da questo.
Se, però, nel caso di un immobile in affitto a pagare le tasse sulla proprietà della casa – come l’Imposta Municipale Propria – è il locatario, quando si sottoscrive un contratto di usufrutto a chi spetta l’onere del pagamento dell’Imu?
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Chi deve pagare l’Imu in una casa con usufrutto?
Il contratto di usufrutto – in cui a comparire sono il “nudo proprietario” e l’usufruttuario – prevede che la persona a cui è intestato l’immobile perda temporaneamente e per la durata dell’accordo una parte del proprio diritto di proprietà a favore del nuovo inquilino.
Quest’ultimo, al contrario di come avviene all’interno di un normale contratto d’affitto, acquisisce questa parte di diritto che si traduce nella possibilità di utilizzare l’immobile a suo piacimento, destinandolo a casa propria o affittandolo a terzi, godendo dei proventi derivanti dalla sublocazione.
Data la libertà di azione e godimento del bene, la legge ha previsto che, nel caso di usufrutto, a pagare l’Imu sia sempre l’usufruttuario.
Anche l’usufruttuario può richiedere l’esenzione dal pagamento dell’Imu?
L’esenzione dal pagamento dell’Imu può essere richiesta da chiunque venga individuato dalla legge come “soggetto passivo d’imposta” (ossia colui che è tenuto a versare il contributo), a patto che, la casa su cui grava la tassa da riconoscere allo Stato sia adibita ad abitazione principale.
Se, dunque, l’usufruttuario disporrà dell’immobile con usufrutto come “prima casa”, adibendola a dimora abituale, potrà anch’esso godere dell’esenzione dal pagamento dell’Imu.
Nel momento in cui il contratto di usufrutto scade, ricadrà nuovamente sul proprietario dell’immobile (o sugli eredi, in caso di dipartita di quest’ultimo) l’onere del versamento del tributo. Una volta rientrato in possesso della propria abitazione potrà scegliere di trasformarla in prima casa godendo, così, lui stesso dell’esenzione.