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La manutenzione delle facciate e dei balconi condominiali è un argomento spinoso sia dal punto di vista degli obblighi che per quanto riguarda la ripartizione delle spese.
In particolare, in questo articolo vediamo come comportarsi quando l’assemblea non è in grado di deliberare oppure quando non vengono stanziati i fondi per svolgere i lavori indispensabili per garantire la sicurezza dell’edificio. Vediamo le informazioni da conoscere e cosa dice a proposito la Cassazione.
Chi si deve attivare? Cosa stabilisce la Cassazione
Nell’ambito della manutenzione delle facciate e dei balconi la sicurezza ha la priorità: deve, infatti, essere garantita per evitare di causare danni a terzi.
Nello specifico, se l’amministratore non si attiva per mettere in sicurezza l’edificio attraverso dei lavori perché in sede di assemblea non si è stati in grado di deliberare oppure per mancanza di fondi, i condomini stessi, al fine di evitare danni ad altri (causati, ad esempio, dal distacco di intonaco o muratura) sono tenuti a intervenire in piena autonomia, senza restare in fiduciosa attesa.
Questo è quanto è stato disposto all’interno della sentenza 31592/2022 pubblicata di recente dalla Cassazione.
Per evitare di incorrere nel penale, i condomini sono pertanto tenuti a occuparsi della manutenzione dei balconi pericolanti appartenenti alla rispettiva proprietà, che potrebbero ledere cose o persone.
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Un caso concreto
Gli imputati si sono difesi addebitando la responsabilità degli omessi interventi alla mancata formazione della volontà assembleare nel corso degli anni in quanto l’assemblea, pur essendo stata convocata più volte, non aveva mai raggiunto la maggioranza necessaria per deliberare.
In particolare, nessuno dei condomini aveva diffidato l’amministratore a porre in essere tutte quelle misure precauzionali per evitare pericoli di crolli o il progressivo degrado delle strutture con la posa delle reti di protezione, né aveva operato autonomamente.
Secondo il Tribunale, si tratta di reato colposo omissivo proprio: iproprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile interamente ad altre figure, come l’amministratore. In caso di inerzia di quest’ultimo, l’obbligo di messa in sicurezza passa ai proprietari, che diventano quindi responsabili della sicurezza dei balconi e delle facciate.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.