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Tutti sappiamo che le dinamiche presenti all’interno di un plesso condominiale cambiano (anche in maniera molto importante) da contesto a contesto. Ogni singola situazione rappresenta un microcosmo a sé stante, in cui i rapporti tra i diversi proprietari possono evolvere in modo differente per l’intervento di una serie infinita di fattori possibili.
Una delle poche certezze che accomuna tutte le realtà condominiali è la figura dell’amministratore. Questo non tanto per la sua presenza (che per legge non è imprescindibile, visto che le palazzine con meno di 8 unità immobiliari non hanno l’obbligo di istituirlo), quanto per le modalità tramite cui deve interfacciarsi con i singoli inquilini sullo stato delle cose e sugli aggiornamenti periodici.
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Tutti gli obblighi dell’amministratore nelle comunicazioni ai condòmini
Secondo quanto indicato dalla normativa in materia, l’amministratore condominiale – che trae il proprio compenso dalle quote versate dai proprietari presenti nell’immobile – deve rispettare determinate procedure sia per le convocazioni delle assemblee comuni, sia per l’invio di tutta la documentazione prodotta ad ogni singolo proprietario, che deve avere la facoltà di accedere ad atti e scritture in ogni momento.
Completando l’analisi su questo secondo punto, è bene ricordare che ogni decisione assunta dal condominio tramite le votazioni (sia essa di carattere economico come il rendiconto annuo, oppure dal contenuto meramente informativo come una nota esplicativa) deve essere comunicata a tutti gli interessati, anche a coloro che non partecipano – per scelta o per necessità – alle riunioni condominiali (delegando ad altri la possibilità di intervenire).
Quali sono le modalità previste dalla legge per l’invio della convocazione di assemblea condominiale?
A proposito di assemblee comuni, esse devono essere convocate dall’amministratore condominiale dandone preventiva comunicazione a tutti i titolari degli appartamenti. In particolare, va ricordato che la notifica può essere trasmessa tramite email ordinaria solo se i condòmini acconsentono espressamente all’utilizzo di tale modalità.
In caso contrario, questo passaggio dovrà avvenire tassativamente tramite una delle 4 possibilità indicate in seguito:
- posta raccomandata
- posta elettronica certificata;
- comunicazione via fax;
- consegna brevi manu (direttamente di persona).
Qualora questo non avvenga, la relativa deliberazione potrà essere sempre impugnata da parte di chi non ha potuto partecipare per non essere stato informato.