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Tra i vari problemi che possono riguardare un condominio, vi è quello relativo alla gestione dei rifiuti, e in particolare a dove vadano posizionati i cassonetti della raccolta differenziata.
In taluni complessi condominiali, esistono degli appositi locali pattumiera a piano terra, dove sono collocati i contenitori: i residenti portano i rifiuti domestici e vengono prelevati poi dal portinaio o dall’impresa di pulizie per consegnarli all’azienda cittadina incaricata della raccolta.
Il problema si pone qualora tali locali di deposito non siano presenti e qualora all’interno del condominio vi siano attività commerciali che producono una maggiore quantità di rifiuti.
Come comportarsi se nel condominio vi sono attività commerciali?
Se in un condominio esiste almeno un cortile, il posizionamento dei cassonetti avviene al suo interno.
Un caso particolare però può riguardare la presenza nell’edificio di attività commerciali: esse, normalmente situate a piano terra, saranno dotate di propri contenitori per i rifiuti organici e per l’indifferenziata, a causa della maggiore quantità di spazzatura prodotta: per lo smaltimento tali cassonetti verranno poi posizionati nel cortile, accanto a quelli degli altri abitanti del condominio.
I condomini però potrebbero sollevare l’eccezione che le attività commerciali dovrebbero tenerseli all’interno dei propri spazi e gestirseli in maniera autonoma, a causa della maggiore dimensione dei cassonetti e del maggiore ingombro occupato all’interno del cortile.
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Cosa dice la normativa
In base all’articolo 1102 del Codice Civile, riguardante l’uso della cosa comune, “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nel caso di specie, quindi, tutti coloro che fanno parte del condominio possono servirsi della cosa comune, in quanto non impediscono agli altri condomini di fare altrettanto: le attività commerciali secondo la legge possono posizionare i loro bidoni nel cortile interno accanto a quelli degli altri condomini.
Questi ultimi non potrebbero in ogni caso sollevare altre questioni: né quella relativa alle immissioni nocive di odori (articolo 844 del Codice Civile), poiché l’area sarebbe già adibita alla raccolta differenziata; né, per lo stesso motivo, quella relativa al decoro dell’edificio condominiale (articolo 1120, ultimo comma, C.C.).
Poteri dell’assemblea condominiale
Qualora però i condomini abitanti nell’edificio desiderino opporsi all’utilizzo degli spazi comuni destinati alla raccolta differenziata da parte di attività private commerciali, artigianali o produttive, possono farlo nell’ambito dell’assemblea condominiale: essa può regolamentare la questione tramite delibera.
Per farlo occorre una maggioranza del 50% più 1 degli intervenuti e di 500 millesimi (art. 1136, secondo comma, C.C.), con la quale si può deliberare il divieto di posizionare i cassonetti privati nell’area comune.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.