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Il regolamento condominiale contiene tutte le norme relative all’uso dei beni comuni, ai diritti e agli obblighi dei condomini. Regola la vita di condominio, indicando le norme da seguire, ad esempio, sulla ripartizione delle spese e sul decoro del palazzo.
Che valore ha il regolamento condominiale?
Il regolamento condominiale serve anzitutto a mettere nero su bianco regole di buonsenso che dovranno essere rispettate da tutti i proprietari, nonché a predeterminare compiti aggiuntivi a carico dell’amministratore, oltre a disciplinare mille altri comportamenti collegati alle spese e al decoro delle parti comuni.
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Dove trovarlo?
Il regolamento condominiale, una volta approvato deve essere allegato al registro dei verbali delle assemblee previsto all’art. 1130 c.c., n. 7). Nel caso di acquisto di un immobile il venditore dovrà fornire il regolamento di condominio al compratore che andrà allegato all’atto di compravendita insieme alla planimetrie dell’immobile.
Pertanto, una copia del regolamento condominiale sarà presente presso lo studio del notaio che ha rogitato l’atto di compravendita, sarà altresì presente presso l’archivio notarile, a cui sarà possibile richiederne copia qualora smarrito e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Ovviamente l’amministratore di condominio possederà una copia del regolamento condominiale.
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In quali casi è obbligatorio
Il regolamento, in base all’art. 1138 comma I c.c., è obbligatorio quando i condomini sono più di dieci. Al di sotto di questa soglia il Legislatore è fiducioso che le persone coinvolte possano trovare un punto d’accordo sulle varie necessità di condominio, senza dover passare dalla stesura di regole.
In quali casi non è obbligatorio
Se i condomini sono meno di dieci, chi vuole che il proprio palazzo sia dotato di regolamento deve chiedere all’amministratore di mettere all’ordine del giorno tale questione oppure, se non vuole attendere la prima assemblea utile, deve richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria, con i criteri previsti dall’art. 66 disp.att.c.c. (richiesta di almeno due condomini che rappresentino il valore di 1/6 dell’edificio).
Una volta convocata l’Assemblea, è necessario che i partecipanti approvino il regolamento con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 comma II. Nel caso in cui qualcosa vada storto (assemblea deserta, delibera negativa, mancanza del numero legale…), in un palazzo con meno di dieci partecipanti non è possibile fare nient’altro.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.