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Amministratore e Assemblea 13 luglio 2026

È legale registrare l’assemblea condominiale?


Il condomino può registrare la riunione alla quale partecipa, senza bisogno del consenso degli altri presenti. Resta però vietata la diffusione a terzi del contenuto, salvo specifiche esigenze di tutela
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Roberto Rizzo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Durante i lavori dell’assemblea condominiale si assumono decisioni destinate a incidere sui diritti dei condòmini e sulla gestione delle parti comuni.

Per questo, non di rado, può accadere che il singolo partecipante decida di registrare quanto avviene nel corso dell’assemblea, con l’intento di conservare una fedele ricostruzione delle discussioni o di poter dimostrare, in un eventuale giudizio, ciò che realmente è stato detto.

Si tratta di un comportamento lecito? E nel caso affermativo, quali sono le regole ed i limiti cui questa prassi deve uniformarsi? Cosa sapere.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel dare risposta affermativa a questo interrogativo, in quanto si ritiene che il condòmino che prende parte all’assemblea possa registrare la riunione senza bisogno di acquisire il preventivo consenso degli altri presenti, in quanto si tratta di un’attività lecita, rispetto alla quale non si deve cadere nell’equivoco classico: una cosa è la fonoregistrazione dei lavori assembleari, ben altra cosa è l’intercettazione di comunicazioni private.

La differenza è sostanziale, in quanto:

Questo principio è stato affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza numero 36747 del 24 settembre 2003, secondo la quale la registrazione fonografica effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione non costituisce intercettazione, ma semplice memorizzazione di fatti direttamente percepiti dal registrante. 

La registrazione costituisce, dunque, una mera modalità tecnica di conservazione di ciò che è accaduto ed a cui si è preso parte, del tutto assimilabile agli appunti presi durante una riunione, solo caratterizzata da una maggiore fedeltà nella riproduzione delle dichiarazioni.

Le prescrizioni del Garante della Privacy

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) conduce a conclusioni non dissimili in quanto considera lecita la registrazione e la conservazione della registrazione dei lavori assembleari da parte del condòmino che vi ha preso parte, soprattutto quando tali attività siano finalizzate a ricordare quanto accaduto durante i lavori o a predisporre eventuali osservazioni al relativo verbale.

Naturalmente, ciò non consente la comunicazione sistematica o la diffusione del file audio a soggetti estranei, in quanto si tratta di una prassi vietata dalle disposizioni del GDPR e del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

È proprio questo il confine tra ciò che è permesso e ciò che non lo è, e la giurisprudenza lo ha individuato con estremo rigore.

Il divieto della diffusione a terzi

Pubblicare la registrazione sui social, inoltrarla tramite gruppi WhatsApp, inviarla a soggetti esterni al condominio, così come utilizzarla per finalità diverse da quelle di tutela dei propri diritti, può integrare un trattamento illecito dei dati personali e comportare responsabilità civile, oltre alle eventuali conseguenze previste dalla normativa in tema di privacy.

Al contrario, utilizzare l’avvenuta registrazione come prova a proprio vantaggio in un processo, rappresenta una normale modalità di esercizio del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

In questi casi, il trattamento dei dati trova, infatti, uno specifico fondamento giuridico nell’esigenza di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Del resto, la giurisprudenza ha affermato in diverse occasioni che le registrazioni audio costituiscono prove liberamente valutabili dal giudice e possono essere utilizzate con lo scopo specifico di ricostruire lo svolgimento di una riunione, verificare il contenuto delle dichiarazioni rese dai partecipanti e accertare eventuali discordanze tra ciò che è realmente accaduto e quanto trascritto, magari successivamente, nel verbale assembleare (Tribunale di Vicenza, sentenza numero 1621/2020). 

La differenza con la videoregistrazione

Il discorso è completamente differente quando non ci si limita alla registrazione audio, ma si vuole effettuare una videoregistrazione dell’assemblea, in quanto l’immagine delle persone costituisce un dato personale il cui utilizzo indiscriminato può presentare, per il soggetto interessato, un livello di invasività maggiore rispetto alla sola registrazione audio.

La ripresa video, per questo, richiede normalmente il consenso dei soggetti ripresi oppure un diverso presupposto di liceità (la cosiddetta base giuridica), che sia espressamente previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

È pertanto opportuno che l’eventuale videoregistrazione venga preventivamente autorizzata dall’assemblea o, comunque, condivisa con tutti i partecipanti, fermo restando che, sia per la registrazione dell’audio, che per l’eventuale videoregistrazione dei lavori, una particolare prescrizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale sarebbe comunque vincolante.

In conclusione, la registrazione deve avvenire in modo non invasivo e senza interferire con i lavori assembleari, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare ogni rapporto condominiale e presuppone, in ogni caso, che ne siano determinate le finalità (personali e non divulgative a terzi), le modalità di conservazione e di sicurezza della conservazione dei dati

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