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lettera di licenziamento
Amministratore e Assemblea 14 luglio 2026

Quando si può licenziare il portiere di un condominio?


Licenziare il portiere di un condominio è possibile solo in presenza di motivazioni precise: ecco quando scatta la giusta causa, il giustificato motivo e quali maggioranze servono.
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Alessandra Caparello

Collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Il portiere condominiale svolge un ruolo importante nella gestione quotidiana dell’edificio, occupandosi dell’ingresso, della sorveglianza degli spazi comuni e di diverse attività di supporto ai residenti.

Tuttavia, anche questo rapporto di lavoro può essere interrotto, ma solo nel rispetto delle regole previste dalla normativa. Il licenziamento può avvenire per motivi legati al comportamento del lavoratore oppure per esigenze organizzative ed economiche del condominio.

Vediamo quali sono le condizioni necessarie, le procedure da seguire e quale maggioranza serve per assumere questa decisione.

Licenziamento del portiere per giusta causa

La giusta causa rappresenta la forma più grave di cessazione del rapporto di lavoro. Si verifica quando il comportamento del portiere è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto anche solo temporaneamente. In questi casi il condominio può procedere con il cosiddetto licenziamento in tronco, cioè senza obbligo di concedere il periodo di preavviso previsto normalmente per la cessazione del rapporto.

La gravità del comportamento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il lavoratore e il condominio. Tra gli esempi più evidenti rientrano situazioni come il furto di beni condominiali, il danneggiamento volontario delle parti comuni dell’edificio oppure comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei residenti.

Anche altri episodi possono, in base alle circostanze concrete, integrare una giusta causa: ad esempio una condotta violenta, la violazione di obblighi fondamentali del servizio o comportamenti incompatibili con il ruolo ricoperto.

Prima di procedere, tuttavia, il condominio deve rispettare le garanzie previste dalla normativa sul lavoro, tra cui la contestazione degli eventuali addebiti e la possibilità per il lavoratore di fornire le proprie giustificazioni.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: gli inadempimenti del lavoratore

Una seconda ipotesi riguarda il giustificato motivo soggettivo, che si verifica quando il portiere viene meno ai propri obblighi contrattuali, ma la situazione non raggiunge il livello di gravità richiesto per la giusta causa. Si tratta di una delle situazioni più frequenti. In questo caso il rapporto di lavoro viene interrotto per un comportamento scorretto o negligente del dipendente che rappresenta un inadempimento alle mansioni assegnate.

Un esempio può essere quello di un portiere che, nonostante richiami e contestazioni, lascia ripetutamente aperto il portone di ingresso durante la notte, mettendo a rischio la sicurezza del condominio. Oppure il caso di continue assenze ingiustificate, mancato rispetto degli orari di lavoro o trascuratezza nello svolgimento dei compiti affidati.

A differenza della giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo prevede normalmente il periodo di preavviso, durante il quale il rapporto continua secondo le regole ordinarie.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il giustificato motivo oggettivo riguarda invece situazioni che non dipendono da una colpa del portiere, ma da esigenze economiche o organizzative del condominio. Il caso più frequente è la decisione dell’assemblea di eliminare il servizio di portierato per ridurre le spese di gestione. Il mantenimento di un portiere comporta infatti costi rilevanti, tra stipendio, contributi, eventuale alloggio e altri oneri collegati.

Se il condominio decide di sopprimere definitivamente il servizio, il rapporto di lavoro può essere interrotto per ragioni oggettive, purché la scelta sia reale e non nasconda altre motivazioni. Anche in questa ipotesi deve essere rispettato il periodo di preavviso previsto.

Chi decide il licenziamento del portiere?

La decisione non spetta al singolo condomino. Poiché il portierato è un servizio condominiale, la scelta di ridurlo o eliminarlo deve passare dall’assemblea. L’amministratore ha solitamente il compito di dare esecuzione alla delibera e curare gli aspetti formali del licenziamento.

L’eccezione della giusta causa d’urgenza: esiste un caso in cui l’amministratore può agire in totale autonomia. Se il portiere compie un fatto gravissimo (es. furto, aggressione), l’amministratore può procedere immediatamente al licenziamento per giusta causa senza attendere i tempi di convocazione dell’assemblea. Questo per rispettare il principio di “immediatezza della contestazione” richiesto dal diritto del lavoro; la delibera dell’assemblea interverrà successivamente a ratificare l’operato.

Quale maggioranza serve per licenziare il portiere condominiale?

La maggioranza necessaria dipende dal tipo di decisione che l’assemblea deve assumere. È infatti importante distinguere tra il semplice licenziamento del lavoratore e la decisione di eliminare il servizio di portierato.

La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, considerando il regolamento condominiale, le modalità con cui il servizio è stato istituito e il contenuto preciso della delibera. Una decisione approvata con una maggioranza errata potrebbe infatti essere contestata dai condomini contrari.

Un licenziamento irregolare può essere contestato

Come ogni lavoratore dipendente, anche il portiere può impugnare un licenziamento ritenuto illegittimo. Per questo motivo il condominio deve verificare con attenzione la motivazione, rispettare le procedure previste e conservare la documentazione utile a dimostrare la correttezza della decisione.

Un licenziamento privo di una valida giustificazione o approvato senza il rispetto delle regole condominiali può infatti generare un contenzioso con conseguenti costi per i condomini.

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