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Controversie e vicinato • 30 settembre 2026

Si può ordinare lo spostamento di una caldaia rumorosa?


Per il Tribunale di Firenze, se le immissioni superano la normale tollerabilità, il giudice può ordinare lo spostamento della caldaia e accompagnare l’obbligo con una penale giornaliera.
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Roberto Rizzo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Una caldaia installata sulla parete confinante con la camera da letto del vicino può essere spostata per ordine del giudice, se il rumore prodotto supera la normale tollerabilità. E se il proprietario non provvede entro il termine assegnato, può essere chiamato a pagare una somma, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo.

È quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, con ordinanza del 24 settembre 2026, pronunciata nell’ambito di un procedimento d’urgenza promosso dal proprietario di un appartamento che lamentava da mesi rumori provenienti dalla caldaia dell’abitazione confinante.

La particolarità del caso è che la proprietaria dell’impianto aveva già cercato di ridurre il disturbo, arrivando a sostituire la caldaia e a installare pannelli fonoassorbenti. Gli interventi, tuttavia, non erano stati sufficienti. La consulenza tecnica disposta dal giudice ha accertato che, in determinate condizioni di funzionamento, le immissioni rimanevano nettamente superiori alla soglia considerata tollerabile.

Quando il rumore della caldaia diventa intollerabile

La controversia era iniziata alla fine del 2025. Il proprietario sosteneva che, a partire dal gennaio dello stesso anno, nella propria camera da letto fossero percepibili immissioni sonore provenienti dalla caldaia installata sulla parete divisoria tra i due appartamenti.

Dopo il fallimento dei tentativi di trovare una soluzione bonaria, si era rivolto al Tribunale con un ricorso ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo una tutela urgente.

Nel corso del procedimento, il giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per accertare l’effettiva intensità delle immissioni e individuare, se necessario, gli interventi capaci di ricondurle entro limiti accettabili. Le misurazioni hanno prodotto risultati differenti a seconda dell’utilizzo dell’impianto. Durante il normale funzionamento per il riscaldamento, il rumore si collocava intorno al criterio comparativo dei 3 decibel rispetto al rumore di fondo, superandolo soltanto occasionalmente.

Molto diversa era invece la situazione durante la produzione di acqua calda, quando la caldaia lavorava alla massima potenza: in questa condizione, il superamento arrivava a 10 decibel e talvolta anche oltre. Il CTU ha quindi qualificato queste immissioni come intollerabili.

La soglia dei 3 decibel non è una regola automatica

Il parametro utilizzato nel caso fiorentino si inserisce in un orientamento consolidato sull’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 844 del Codice civile. La norma stabilisce che il proprietario non può impedire rumori e altre immissioni provenienti dal fondo vicino quando non superino la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi.

La giurisprudenza utilizza da tempo il confronto con il rumore di fondo e considera particolarmente significativo un incremento superiore a 3 decibel, tuttavia non si tratta di una soglia matematica, capace di risolvere di per sé qualsiasi controversia.

La Cassazione ha, infatti, più volte chiarito che la normale tollerabilità è un criterio relativo: deve essere valutata considerando la situazione ambientale, le caratteristiche dei luoghi e la rumorosità di fondo. Anche il rispetto dei limiti fissati dalla normativa pubblicistica sull’inquinamento acustico, non esclude necessariamente che, nei rapporti tra privati, un rumore possa risultare intollerabile ai sensi dell’articolo 844 del codice civile.

Nel caso di Firenze, la prova tecnica era particolarmente netta proprio durante la produzione di acqua calda, quando il superamento del parametro di riferimento risultava notevole e costante.

Perché il giudice ha ordinato di spostare la caldaia

Accertare l’intollerabilità non significava, però, aver risolto il problema. Occorreva individuare il rimedio concretamente capace di eliminare il disturbo.

La proprietaria aveva già sostituito la caldaia, installato pannelli fonoassorbenti e, durante le operazioni peritali, ridotto la potenza minima del ciclo di riscaldamento. Nonostante questi interventi, il problema permaneva durante la produzione di acqua calda.

Il CTU ha valutato anche la possibilità di schermare, rivestire o isolare ulteriormente l’impianto, ma ha ritenuto queste soluzioni non idonee a garantire con certezza il risultato. La soluzione considerata realmente risolutiva, consisteva nello spostare la caldaia dalla parete confinante con l’appartamento a quella opposta, situata interamente all’interno della proprietà della resistente.

Il Tribunale ha seguito questa indicazione. Considerate non risolutive, o comunque incerte, le alternative, ha ordinato alla proprietaria di trasferire l’impianto secondo le indicazioni della consulenza tecnica.

La decisione mostra un aspetto importante: il giudice non deve necessariamente limitarsi a ordinare genericamente la cessazione del rumore. Quando le risultanze tecniche lo consentono, può, piuttosto, individuare l’intervento materiale necessario per riportare le immissioni entro la normale tollerabilità.

La penale di 70 euro per ogni giorno di ritardo

L’ordinanza contiene anche una misura destinata a rendere effettivo l’ordine impartito.

Il Tribunale ha applicato l’articolo 614-bis del codice di procedura civile, che consente al giudice, per gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva oppure per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Nel caso concreto, è stato stabilito un importo di 70 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal 2 novembre 2026.

La data non è stata scelta casualmente. Il CTU aveva stimato in circa una settimana il tempo materialmente necessario per effettuare l’intervento, una volta individuati esattamente i lavori da eseguire. Il giudice ha, quindi, concesso un periodo per adempiere spontaneamente e previsto la conseguenza economica soltanto per il successivo ritardo.

La somma prevista dall’articolo 614-bis del codice di procedura civile, non costituisce un risarcimento del danno provocato dal rumore: svolge una diversa funzione, ossia quella di incentivare l’esecuzione dell’ordine giudiziale. L’importo, inoltre, non è fisso per legge in 70 euro, ma viene determinato dal giudice in relazione al caso concreto e secondo i criteri previsti dalla norma.

Per ottenere un provvedimento urgente serve anche il pericolo nel ritardo

In merito alla scelta del procedimento cautelare, la proprietaria della caldaia aveva contestato l’urgenza, osservando che il vicino aveva atteso diversi mesi prima di rivolgersi al giudice.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione. Secondo l’ordinanza, anche quando il pregiudizio si è già manifestato, la tutela d’urgenza può essere giustificata dal rischio che la condotta lesiva continui o che i suoi effetti si aggravino.

Nel caso concreto, una prolungata esposizione alle immissioni ritenute illecite, avrebbe continuato a produrre il pregiudizio lamentato dal proprietario. Per questo, il giudice ha riconosciuto sia il fumus boni iuris, cioè la più che verosimile fondatezza del diritto fatto valere, sia il periculum in mora necessario per concedere la tutela cautelare, ossia la concreta possibilità che, nelle more della definizione del giudizio di merito, avrebbe potuto verificarsi un pregiudizio irreversibile.

Cosa può fare chi subisce il rumore di una caldaia

La decisione non significa che qualsiasi caldaia percepibile dall’appartamento vicino debba essere spostata. Il punto decisivo rimane la prova del superamento della normale tollerabilità.

Nel caso fiorentino, hanno assunto un ruolo centrale le misurazioni fonometriche e soprattutto la CTU, che ha permesso di distinguere il funzionamento ordinario per il riscaldamento, da quello per la produzione di acqua calda e di individuare, così, la soluzione tecnica effettivamente risolutiva.

Prima di arrivare in giudizio è, quindi, utile documentare il disturbo e tentare di individuare la causa tecnica, coinvolgendo il proprietario dell’impianto e, quando il problema interessa il condominio, anche l’amministratore.

Se però gli interventi volontari non risolvono il problema e le immissioni risultano intollerabili, l’articolo 844 del codice civile consente di chiedere tutela. Nei casi in cui ricorrano anche i presupposti dell’urgenza, il rimedio può essere ottenuto in via cautelare.

Dunque, l’ordinanza di Firenze dimostra, inoltre, che sostituire la caldaia o installare sistemi fonoassorbenti, non basta necessariamente a chiudere la controversia: ciò che conta è il risultato. Se il rumore intollerabile continua e la soluzione tecnicamente affidabile consiste nello spostare l’impianto, il giudice può ordinare proprio quell’intervento e rafforzarlo con una somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

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