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Dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà, il nostro ordinamento ha riconosciuto alle coppie di fatto tutela giuridica, ma spesso non è uguale a quella del matrimonio.
A confermare che esiste ancora disparità, è stata una recente sentenza della Cassazione con la quale i giudici si sono pronunciati sul diritto o meno di continuare a beneficiare del bonus prima casa anche quando la coppia di fatto si separa.
La Suprema Corte ha stabilito che, a quel punto, decade l’agevolazione e, pertanto, il fisco può recuperare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, alle quali si aggiungono sanzioni e interessi, e rideterminare l’imposta sostitutiva sul mutuo.
Mettiamo a confronto cosa succede con le agevolazioni per una coppia sposata che i separi e per una coppia di fatto che si separi
Bonus prima casa: come funziona
L’acquisto di un immobile per gli under 36 è coperto da un’agevolazione conosciuta come Bonus prima casa e spetta a quei giovani che decidono di compiere l’acquisto nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione consiste in un’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma anche nel riconoscimento di un credito d’imposta nel caso di acquisto dal costruttore con IVA, nonché di una esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa.
Cosa prevede la Cassazione in caso di separazione delle coppie sposate
La giurisprudenza della Cassazione, in linea generale, per le coppie sposate, in caso di separazione o divorzio, se un coniuge cede all’altro la propria quota sulla casa familiare, fa salvi i bonus e le agevolazioni fiscali, in quanto sono esenti da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi coniugale.
Cosa prevede la Cassazione in caso di separazione delle coppie di fatto
I giudici di legittimità si sono pronunciati sul diritto o meno a continuare a beneficiare del bonus prima casa, anche quando la coppia di fatto, non legata da matrimonio, interrompe la relazione.
Hanno accolto il ricorso richiesto dell’Agenzia delle Entrate per l’esclusione dell’applicabilità, anche nel caso delle coppie di fatto, del regime tributario di favore riguardante gli atti di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 19 della L. 74/1987.