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Il termine ultimo per villette e unità funzionalmente autonome all’interno di condomini per usufruire del Superbonus è stato fissato al 31 dicembre 2022 avendo, però, già realizzato entro giugno almeno il 30% dei lavori.
Nel caso in cui si avessero una villetta e un paio di pertinenze, si potrebbe però evitare la data di fine anno stabilita con l’articolo 119 del Decreto Rilancio: una delle pertinenze si potrebbe, infatti, vendere a terzi o donare a un familiare e “trasformare” così l’immobile in un mini condominio.
La possibilità dell’operazione è stata riconosciuta con la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2020.
Termini e scadenze
La detrazione spetta per tutti quegli interventi effettuati da:
- condomini e persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se di un unico proprietario o in comproprietà;
- persone fisiche su singole unità immobiliari nello stesso condominio o nello stesso edificio e su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La scadenza ultima per i lavori è il 31 dicembre 2025, ma con una serie di variazioni negli anni. L’agevolazione, infatti, è del:
- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nel 2024;
- 65% per le spese effettuate durante il 2025.
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Cosa rientra nella definizione di “villetta unifamiliare”?
Ciò che comunemente è chiamata ‘villetta’ per essere riconosciuta come tale e godere quindi dell’agevolazione deve rispettare termini precisi.
Facendo riferimento all’art.1 comma 3 lettera i) del decreto Prezzi o decreto Requisiti Tecnici (dm MISE 6 agosto 2020) il fabbricato deve essere fisicamente disgiunto dal resto delle unità e funzionalmente indipendente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, una villetta per essere “funzionalmente indipendente” deve possedere in modo privato ed esclusivo almeno tre delle seguenti caratteristiche:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Cosa si intende per minicondominio?
Diversamente, la prerogativa necessaria per parlare di condominio è che l’immobile sia di proprietà condivisa e, quindi, di almeno due persone diverse.
Detto questo, si ha un condominio quando un edificio:
- è composto da più unità immobiliari di diversi proprietari che ne fanno un uso esclusivo;
- ha delle aree comuni a tutti connesse, strutturalmente e funzionalmente, alle diverse unità.
Quindi, una villetta in comproprietà, mancando dell’esclusività del godimento, non è annoverabile come un condominio.
Trasformare una villetta a schiera a condominio: ecco come
Volendo trasformare delle villette indipendenti in un condominio è essenziale, mancando le parti comuni, affidarsi a un tecnico abilitato.
Questo, facendosi carico della responsabilità civile e penale dell’esito dei lavori, saprà gestire i lavori e dichiarare la correttezza della spesa rispetto ai prezzari relativi al tipo di intervento.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.