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Per chi stipula un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, è possibile detrarre dall’Irpef gli interessi passivi pagati e i relativi oneri accessori.
Si tratta di una agevolazione pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo che non sia superiore a 4mila euro.
La detrazione vale per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti.
Quali sono i requisiti per accedere alla detrazione
Innanzitutto il mutuo deve essere stato stipulato per un immobile da adibire ad abitazione principale e la detrazione spetta sempre all’intestatario del mutuo. La dimora abituale (si intende quella in cui il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente), di solito coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare che la sua dimora abituale è in un luogo diverso, anche se non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, vi deve essere una garanzia ipotecaria (non è obbligatorio che l’immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato), e l’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo all’accensione del mutuo.
Per avere diritto alla detrazione, occorre inoltre che il soggetto che eroga il muto sia residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea.
Se l’immobile smette di essere utilizzato come abitazione principale, il diritto alla detrazione cessa a partire dal periodo di imposta successivo a tale circostanza.
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A chi spetta la detrazione?
La detrazione di imposta spetta, come detto prima, a chi contrae il mutuo ipotecario. In caso di mutuo cointestato il diritto alla detrazione viene applicato ad ognuno in modo proporzionale alla propria quota.
Sempre in caso di con titolarità del mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 4mila euro è riferito alla somma totale degli interessi e degli oneri accessori.
La detrazione spetta anche a chi acquista solo la nuda proprietà, ma mai all’usufruttuario. In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.
Gli oneri detraibili: come funzionano
La detrazione è valida non solo per gli interessi passivi ma anche per gli oneri accessori.
Nello specifico è possibile scaricare dall’Irpef l’onorario del notaio alla stipula del mutuo ipotecario, le spese per le perizie e l’istruttoria, le penalità per anticipata estinzione del mutuo e l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione dell’ipoteca.
Ne restano invece escluse le spese di assicurazione dell’immobile, le spese di mediazione immobiliare, l’onorario del notaio e le tasse come l’imposta di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.