Collaboratrice di Immobiliare.it
Possono ottenere il Superbonus 110% anche quegli interventi su abitazioni o parti comuni del condominio effettuati da persone fisiche con regolare contratto di locazione in immobili residenziali di proprietà dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (Ipab). Ecco quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate a in merito all’ampio tema delle opere che hanno diritto alla maxi-agevolazione fiscale.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva a seguito del dubbio di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (Ipab). Quest’ultima ha infatti domandato all’Ente se sia possibile usufruire del Superbonus 110% o di altri Bonus edilizi (Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus) per interventi di risparmio energetico e antisismico su un condominio prevalentemente a destinazione abitativa.
L’Ipab chiede, inoltre, se in alternativa all’ente, possano i locatari beneficiare delle detrazioni dei bonus.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha fatto presente l’inammissibilità dell’Ente al Superbonus: tra i possibili beneficiari delle detrazioni fiscali non sono infatti presenti le Ipab.
Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda gli inquilini alloggiati dall’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza: in quanto persone fisiche, alloggiate negli immobili secondo regolare contratto di locazione a uso abitativo, essi possono usufruire di Superbonus e bonus edilizi.
È tuttavia necessario il consenso espresso dell’Ipab proprietario e che siano i condòmini a sostenere le spese.