Collaboratrice di Immobiliare.it
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 153 del 23 marzo 2022 in merito alla “Cessione del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” . Si tratta di una istanza che va a completare gli articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, detto decreto “Rilancio”.
Con la Risposta 153 all’istanza di interpello 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, correggendo in parte la risposta n. 797 del 2021, riguardante il bonus locazioni.
Con il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, la menzionata modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, di cui all’articolo 28 del decreto- legge n. 34 del 2020.
In particolare, si fornisce una spiegazione al provvedimento direttoriale n. 250739/2020, al punto 5.1 del 1° luglio 2020 che prevede la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata.
La Risposta 153 definisce, a rettifica di quanto detto nella Risposta all’interpello n. 956-2118/2021, che la compensazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
In riferimento al bonus affitti, la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario – ovvero in capo alla “impresa unica”- e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il già menzionato massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.