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tecnici nel cantiere di una casa da ristrutturare
Bonus Casa 27 agosto 2025

Bonus ristrutturazione edilizia, quali sono i diritti delle coppie conviventi di fatto?


Il convivente di fatto che sostiene le spese ha pieno accesso al bonus ristrutturazioni: ecco quali sono le condizioni.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio continuano a generare dubbi quando gli interventi interessano immobili utilizzati da coppie non coniugate. 

La domanda è: il convivente di fatto può detrarre le spese di ristrutturazione se non è proprietario, e, talvolta, nemmeno la residenza anagrafica nell’immobile interessato? La risposta, oggi, è positiva: il quadro normativo riconosce ai conviventi di fatto gli stessi diritti delle coppie sposate, a condizione che siano rispettati requisiti puntuali su convivenza, intestazione dei documenti e tracciabilità dei pagamenti.

Analizziamo le condizioni richieste.

Il quadro normativo di partenza

Il riferimento normativo da cui discende l’equiparazione è l’art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), che individua i soggetti ammessi alla detrazione per ristrutturazioni. 

Accanto a proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari, dal 2016 la platea si è estesa al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile, in linea con la legge n. 76/2016 sulle convivenze di fatto. 

In concreto, la legittimazione a detrarre non discende dal titolo reale, ma dalla stabile convivenza con il proprietario/detentore e dal fatto di sostenere effettivamente la spesa, risultando intestatario di fatture e “bonifici parlanti” (con causale, codici fiscali e dati del fornitore). 

Rileva, inoltre, che l’immobile oggetto dei lavori non debba necessariamente coincidere con la residenza principale della coppia: l’agevolazione opera anche su seconde case o altri immobili riconducibili alla sfera familiare. 

Quanto alla prova della convivenza, il riferimento è la “famiglia anagrafica” (D.P.R. 223/1989) e, ove necessario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, D.P.R. 445/2000). Ciò che conta è che la convivenza sia già in essere all’avvio del procedimento edilizio o dei lavori e sussista al momento del pagamento delle spese.

Gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

È stata la prassi dell’Agenzia delle Entrate a sciogliere i principali nodi interpretativi, spostando l’asse dal possesso di un titolo reale alla sostanza del rapporto familiare e alla tracciabilità della spesa. 

Analizziamo i principali interventi in tema:

L’insieme di questi interventi ha consolidato un’equiparazione sostanziale con i familiari conviventi.

L’”apertura” della giurisprudenza

A completare il quadro è intervenuta la Cassazione, che ha tracciato un percorso coerente con la prassi amministrativa. 

Con l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022, la Suprema Corte ha riconosciuto la detrazione al familiare convivente (nel caso, il genero convivente nell’abitazione della suocera), affermando due capisaldi

Successivamente, con l’ordinanza n. 6321 del 10 marzo 2025, la Corte ha ulteriormente chiarito che la residenza anagrafica nell’immobile non è condizione indefettibile: ciò che rileva, ai fini della detrazione, è che il soggetto legittimato (coniuge o convivente) sostenga le spese e possa documentare il rapporto familiare/di convivenza al momento dell’avvio dei lavori e dei pagamenti. 

Le “prove” della convivenza

Sul piano operativo è necessario:

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