Collaboratrice di Immobiliare.it
In una risposta pubblicata sul sito di Fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate dichiara che colui che è in possesso dei requisiti per ottenere il contributo previsto per i locatori che riducono il canone potrà presentare istanza in autotutela via Pec o cartacea con raccomandata a/r. Vediamo i dettagli del caso.
Nel caso in cui la richiesta del contributo a fondo perduto relativa alla riduzione dell’affitto del 2021 venga respinta in automatico dalla procedura web, vuol dire che chi che ha fatto domanda avrà pattuito una prima riduzione per il 2020 e una seconda per il 2021 ma il sistema riporta in automatico un canone iniziale errato (senza far concludere l’operazione). Il contribuente può richiedere l’indennizzo.
È possibile presentare l’istanza attraverso le seguenti modalità:
Chi fa domanda fa sapere che per l’anno 2020 ha registrato la riduzione del canone da 9.000 a 6.800 euro. Lo sconto è stato riproposto anche per il 2021 con una diminuzione del canone da 9.000 a 7.200 euro.
Tuttavia, la procedura automatica per l’istanza di ottenimento del Cfp per riduzione del canone di affitto delle abitazioni prevista dal decreto ristori non riconosce la riduzione, in quanto il sistema propone in automatico un canone iniziale ridotto e non quello originario di 9.000 euro.
Chi fa domanda, rientrando nei parametri stabiliti dalla norma che prevede l’erogazione del contributo per i locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, hanno ridotto l’importo del canone del contratto di affitto per tutto o parte del 2021.
Il contribuente dovrà trasmettere l’istanza, allegando la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Il modello inoltre dovrà essere accompagnato da una nota in cui sono spiegati i motivi dell’errore.