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Bonus Casa 18 marzo 2022

Ristrutturazione edilizia: le detrazioni fiscali spettano anche ai conviventi?


Analizziamo un caso concreto in cui le detrazioni per riqualificazione energetica di un immobile spetterebbero anche al familiare convivente del proprietario.
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Giuseppe Donato Nuzzo

Avvocato e giornalista, collaboratore esterno di Immobiliare.it

La detrazione delle spese per interventi di riqualificazione edilizia finalizzati al risparmio energetico spetta anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile che ha sostenuto le spese.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022.

Detrazioni edilizie: un caso concreto

Nel vicenda che prendiamo in esame per comprendere meglio il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato una cartella esattoriale chiedendo al contribuente il pagamento della maggiore somma IRPEF dovuta. Ciò, a seguito del rigetto della detrazione delle spese sopportate per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico.

Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente non era legittimato a usufruire dei benefici fiscali, in quanto i lavori erano stati eseguiti sull’immobile di proprietà di sua suocera, di cui il contribuente non risultava né possessore, né detentore.

In particolare, la proprietaria aveva concesso l’abitazione in comodato verbale a sua figlia, convivente nell’immobile con il coniuge (contribuente), ma non a quest’ultimo. Dunque, comodataria sarebbe stata la figlia della proprietaria, ma non il contribuente, genero di quest’ultima. E comunque, il contratto di comodato non avrebbe potuto essere opposto all’amministrazione, in quanto non registrato.

Che cosa spetta ai conviventi

La Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha definitivamente respinto le tesi dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo gli Ermellini, se il proprietario dell’immobile e il proprio familiare (che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione) sono conviventi, quest’ultimo ben può usufruire della detrazione per le spese sostenute, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Ai fini dell’imposte sui redditi, per familiari s’intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, co. 5, TUIR). Pertanto, rientra in tale definizione anche il genero contribuente, in quanto affine di primo grado della suocera proprietaria.

Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura. Vale a dire, alla data d’inizio dei lavori oppure al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori. E non è necessario che sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Non è necessario un contratto di comodato scritto

Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato. Pertanto – afferma la Corte – non va indicato nessun estremo di registrazione nel modulo di comunicazione d’inizio dei lavori presentato dal soggetto che intende fruire della detrazione.

Del resto è la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate a disporre che;

  1. il titolo legittimante la detrazione deve sussistere al momento di inizio dei lavori (circolare
    n. 13/E del 2019)
  2. la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario che abbia
    sostenuto le spese
    ed al quale siano intestate le fatture;
  3. tra i familiari rientrano gli affini entro il secondo grado, dunque anche il genero
    contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria.

La citata circolare n. 13/E del 2019 conferma espressamente che non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato.

Infine, il provvedimento prot. 2011/149646 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori è necessaria, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, solo se quest’ultimo sia diverso dai familiari conviventi.  Da ciò si evince che, accertata la convivenza, non è necessario documentare esplicitamente anche il consenso della suocera proprietaria alla richiesta del genero convivente.

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