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Superbonus al 110% applicato agli infissi
Bonus Casa 22 marzo 2021

Superbonus 110% applicato agli infissi? Sì può fare, ma solo ad alcune condizioni


La guida completa per spiegarti come si applica la detrazione al 110% su infissi, finestre e serramenti: dai massimali ai requisiti per ottenerla.
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Laura Fabbro

Collaboratrice di Immobiliare.it

La sostituzione dei vecchi serramenti con altri più performanti è incentivabile fino al 30 giugno 2022, con percentuali di detrazione che vanno dal 50% al 110%: per ottenere quest’ultima, il cosiddetto Superbonus, bisogna necessariamente abbinare al cambio degli infissi anche altri lavori. Vediamo quali sono gli interventi che permettono di richiedere la maxi agevolazione, i limiti di spesa e le condizioni generali da rispettare.

Superbonus 110% e infissi: la regola generale

Per ottenere il Superbonus al 110% (qui la nostra guida completa sulla detrazione) bisogna ridurre di due classi il consumo energetico dell’edificio. Questo risultato può essere raggiunto effettuando uno degli interventi definiti trainanti, cioè:

Solamente se si realizza uno di questi interventi sarà possibile ottenere la detrazione anche per il cambio degli infissi, che rientra nel gruppo dei lavori cosiddetti trainati. In altre parole: chi abbina ai nuovi serramenti uno degli interventi a o b potrà beneficiare del rimborso al 110% (in cinque anni e come credito d’imposta); chi si limita a sostituire gli infissi senza i lavori trainanti potrà richiedere solo il rimborso del 50%.

Su quali edifici si applica il Superbonus infissi

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il Superbonus sugli infissi si applica a:

Non si può richiedere, invece, per gli immobili in condominio se l’intervento di coibentazione ha riguardato solo l’appartamento in questione.

Spese ammesse e caratteristiche dell’intervento

La maxi detrazione del 110% relativa agli infissi comprende la fornitura e posa di:

Tutte le tipologie di serramenti sono quindi coperte, purché l’intervento:

Per quanto riguarda la dimensione, gli infissi devono corrispondere al vano nel quale erano installati quelli precedenti, a meno che il cambio di dimensione non sia legato agli interventi di coibentazione effettuati, o a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche (a partire dal 2021). Quali altre caratteristiche sarebbe meglio prendere in considerazione? Te lo spieghiamo in questo approfondimento.

Superbonus infissi: massimali di spesa

In quanto intervento “trainato”, il limite di spesa per la sostituzione degli infissi è pari a 54.545 euro (60.000/1,1) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

A ottobre, inoltre, il Decreto MISE ha stabilito dei massimali al metro quadro per infissi, schermature solari e oscuranti che variano da 550 a 750 euro al metro quadro a seconda sia della zona climatica sia del tipo di intervento. Per esempio, chi sostituisce solo gli infissi in zona climatica A può chiedere 550 euro al mq, mentre chi cambia infissi, cassettoni e oscuranti in zona F ne otterrà 750.

Date e tempi per le spese

La detrazione del 110% è valida sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Per ottenere il Superbonus al 110% sugli infissi, però, non basta rispettare questo arco temporale, ma è necessario che la sostituzione avvenga congiuntamente a un intervento trainante.

Che cosa significa di preciso “congiuntamente”? Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, le date delle spese sostenute per l’intervento trainato devono essere comprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione di quello trainante.

Facciamo un esempio: il signor Rossi ha sostituito il suo impianto di climatizzazione invernale (intervento trainante) a luglio 2020 e ha poi provveduto al cambio degli infissi (intervento trainato) a dicembre 2020. Può richiedere il rimborso al 110% sul secondo? No, perché è avvenuto dopo la conclusione del primo.

Le sanzioni previste

Il Superbonus 110% si potrà richiedere soltanto dopo avere ottenuto l’asseverazione di un tecnico. Sono previste sanzioni che vanno da 2mila fino a 15mila euro per chi rilascia attestati falsi o infedeli, ferma l’applicazione di sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. In caso di asseverazione non corretta, ovviamente, i benefici fiscali decadranno.

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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