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lavori in condominio
Bonus Casa 17 aprile 2025

Superbonus: l’architetto va pagato per lo studio di fattibilità anche se il condominio non esegue i lavori


Superbonus: il professionista va comunque retribuito se ha svolto l’attività di progettazione secondo le regole. Il caso.
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Giuseppe Donato Nuzzo

Avvocato e giornalista, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’architetto che ha redatto lo studio di fattibilità su incarico del Condominio va retribuito anche se l’assemblea dei condòmini delibera di non eseguire i lavori di riqualificazione energetica. 

Lo afferma il Tribunale di Ancona (sentenza n. 446 del 10 marzo 2025) che ha ribadito il diritto al compenso del professionista per l’attività svolta, anche se il committente (nel nostro caso, il Condominio) decide di rinunciare ai lavori.

Il fatto

La vicenda all’esame del giudice marchigiano trae origine dall’impugnazione proposta da un condòmino contro la delibera con cui l’assemblea aveva approvato il pagamento del compenso all’architetto, in precedenza incaricato di effettuare la valutazione di fattibilità urbanistica, edilizia e tecnica dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio condominiale, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.

Secondo il ricorrente, l’onorario non era dovuto, in quanto i lavori di riqualificazione programmati non erano stati poi eseguiti. Infatti, lo studio di fattibilità era stato oggetto di discussione in assemblea condominiale; in quella sede, i condòmini, a maggioranza, avevano deciso di non dare seguito ai lavori in questione. 

Studio di fattibilità: il professionista va retribuito

Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione confermando il diritto del professionista a essere retribuito.

Secondo il ricorrente, il pagamento del compenso all’architetto sarebbe subordinato all’effettiva esecuzione dei lavori oggetto di fattibilità. Tesi, in realtà, del tutto errata, secondo il giudice. È infatti pacifico che il compenso al professionista incaricato è sempre dovuto, nella misura in cui l’incarico sia stato svolto secondo le regole della diligenza e della buona fede.

Il principale riferimento normativo, richiamato nella sentenza, è l’articolo 2237 del codice civile in materia di recesso del contratto con i liberi professionisti. Tale articolo, al primo comma, stabilisce che il cliente può recedere dal contratto, ma deve comunque rimborsare il professionista delle spese sostenute e pagargli il compenso per l’opera svolta. 

Nel caso in esame, l’architetto ha regolarmente svolto l’attività di progettazione che gli era stata affidata dal Condominio. Il fatto che i lavori non siano stati poi eseguiti non è dipeso dalla non fattibilità del progetto o, comunque, da inadempimenti del professionista, ma dalla volontà del condominio (espressa in piena autonomina dai condòmini in assemblea) di non eseguire i lavori.

Peraltro, non risulta che l’assemblea abbia mosso contestazioni sul progetto di fattibilità o sullo svolgimento dell’incarico affidato al professionista, né sono state richieste integrazioni o modifiche allo studio di fattibilità. L’architetto, dunque, va retribuito per il lavoro svolto.

Inadempienze del professionista

Diversa sarebbe stata l’ipotesi in cui, ad esempio, il progetto fosse stato irrealizzabile per motivi amministrativi e tecnico-giuridici, per errori di valutazione, mancato adeguamento alle prescrizioni di legge o regolamento imputabili al progettista. 

In questi casi, secondo la giurisprudenza, il professionista potrebbe perdere il diritto al compenso, perché non ha diligentemente prospettato ogni circostanza al committente, che può legittimamente decidere di non dare seguito all’incarico, sottraendosi anche al pagamento del lavoro svolto dal professionista sino a quel momento (Cass. civ. 10/02/2020, n. 3052). 

In un’altra occasione, per esempio, la Cassazione ha stabilito che l’architetto, l’ingegnere o il geometra che, nel redigere il progetto edilizio, non assicuri la conformità dell’elaborato alla normativa urbanistica non ha diritto al compenso, e può essere ritenuto responsabile per la mancata esecuzione dei lavori per inadempimento dell’incarico (Cass. civ. 21/03/2023, n. 8058).

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