Collaboratrice di Immobiliare.it
In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus mediante cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate sul sito web Fiscooggi.it, in risposta al quesito di un contribuente.
La situazione del quesito è quella di un proprietario di casa, che ha acquistato un appartamento come abitazione principale. L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di importanti lavori per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110%: il contribuente domanda se, dal momento che non possiede altri redditi, gli spetti l’agevolazione attraverso la cessione del credito.
La risposta dell’Agenzia è affermativa: il contribuente, se dispone solo del reddito derivante dalla prima casa, può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Legge n.34/20 20:
Tornando al quesito di partenza, la situazione del richiedente rientra nel caso in cui è prevista l’agevolazione e può pertanto scegliere l’opzione della cessione del credito. L’Agenzia ricorda che la scelta della cessione del credito deve essere comunicata solo per via telematica, utilizzando lo specifico modello allegato al provvedimento del 12 novembre 2021.