Link copiato!
Link copiato!
È legale prevedere nel contratto di locazione il pagamento del canone in anticipo per più mesi?
Contratti e Documenti 4 ottobre 2024

È legale prevedere nel contratto di locazione il pagamento dell’affitto in anticipo?


Una breve panoramica degli obblighi delle parti nel rapporto di locazione e sulla possibilità, da parte del locatore, di richiedere due o più canoni in anticipo.
author-avatar
Dario Balsamo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Nel 2023, a livello nazionale, sono stati stipulati 890.211 contratti di locazione ad uso abitativo. Questo è uno dei dati che emerge dal “Rapporto Immobiliare 2024” pubblicato dall’Agenzia delle Entrate pochi mesi fa.

Tale elemento è utile per capire quanto impatta tale strumento normativo nella vita quotidiana degli italiani. Infatti, a dispetto di quanto si possa pensare, il contratto di locazione è un accordo complesso che richiede la massima attenzione da entrambe le parti. Per tale motivo, comprendere e rispettare gli obblighi reciproci è fondamentale per mantenere un rapporto sereno e per evitare conflitti.

Di seguito è riportata una breve panoramica degli obblighi delle parti nel rapporto di locazione, per poi soffermarsi sulla possibilità, da parte del locatore, di richiedere due o più canoni (magari anche tutta l’annualità) in anticipo e quindi “derogare” alla consuetudine del pagamento “mensile”.


LEGGI ANCHE: Contratto d’affitto: chi sono conduttore e locatore?


Obblighi del locatore

È possibile riassumere i principali obblighi del locatore nei seguenti:

Obblighi del conduttore

Circa invece gli obblighi del conduttore, i più importanti sono:

Pagamento in anticipo del canone nei contratti uso abitazione

Come riportato, tra gli obblighi principali del conduttore, se non il più importante, c’è quello del pagamento del canone. La disciplina normativa della locazione ad uso abitativo, nel suo nucleo fondamentale, è contenuta all’interno della Legge n. 431/1998 integrata ed aggiornata con piccoli successivi interventi.

Ebbene, all’interno delle norme previste nella legge del ‘98, in particolare all’articolo 13, gli unici limiti espressamente previsti riguardano

Alla luce di tale considerazione è possibile affermare che è lecito inserire nel contratto libero ad uso abitazione una clausola che obblighi il conduttore al pagamento anticipato di più mensilità oppure al pagamento del canone in un’unica soluzione.

Pagamento in anticipo del canone nei contratti uso abitazione a canone concordato

Diverso pare essere il caso degli affitti a canone concordato, quelli cioè della durata “3+2”, poiché il modello ministeriale contiene una bozza contrattuale, la quale è “vincolante” per le parti, cioè non può essere modificata e pertanto non pare esserci spazio per una clausola che permetta il pagamento di più mensilità anticipate o addirittura di tutta la durata contrattuale.

Tale motivo è da attribuire alla circostanza che l’equilibrio contrattuale è già stato “predeterminato” dal legislatore a monte e pertanto, pur rispettando la durata legale e la determinazione del canone risultante dagli accordi definiti in sede locale, qualora ci siano clausole che modifichino, in tutto in parte, le altre condizioni contrattuali in modo da alterare l’assetto dei reciproci interessi precostituito nel modello concordato, comporterebbero l’inapplicabilità del regime “concordato” e la riconduzione del contratto al modello ordinario.

Pagamento in anticipo del canone nei contratti uso commerciale

Anche in ambito commerciale non ci sono grandi certezze. Difatti, secondo parte della giurisprudenza, in tema di contratti di locazione ad uso commerciale, vigendo il principio della libera determinazione del canone, ciò autorizzerebbe le parti a scegliere anche liberamente la modalità di pagamento e quindi consentire il pagamento anticipato del canone anche per tutto l’anno contrattuale.

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, la clausola che prevede il pagamento anticipato del canone per più di tre mensilità (limite previsto dall’art. 2-ter della L. 351/1978) “può avere l’effetto di neutralizzare per il locatore l’incidenza della eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta al di là di quanto consentitogli dalla L. 392/1978, art. 32, ed incorre quindi nella sanzione di nullità che colpisce ogni pattuizione attributiva per il locatore di vantaggi superiori a quelli previsti dalla legge stessa” (Cassazione civile, sezione 3^, n. 6274 del 10 luglio 1996).

Cosa succede in caso di disdetta del contratto?

Evidenziate le criticità dal punto giuridico, il pagamento anticipato di più mensilità potrebbe porre problemi anche dal punto di vista pratico. Si pensi al caso in cui il pagamento anticipato fosse collegato all’eventuale disdetta e quindi al rilascio volontario anticipato dell’immobile.

Ad esempio, poniamo il caso che un inquilino si obbliga al pagamento a gennaio per l’intero anno ma poi nel mese di agosto lascia l’immobile (a seguito di formale recesso e rispettando i termini previsti). Cosa succederà alle restanti mensilità di canone pagate in anticipo?

In merito a tale quesito, benché non ci siamo numerose sentenze di merito che possano supportare il seguente ragionamento, è possibile affermare che sussista il diritto del conduttore di richiedere la restituzione dell’importo corrispondente alle mensilità non godute. Difatti, il contratto di locazione è un rapporto di durata che deve consentire al conduttore, per tutta la durata dello stesso, di “godere” e quindi utilizzare l’immobile.

È pertanto evidente, a parere di chi scrive, che in caso di mancato godimento dei restanti mesi, il conduttore possa esercitare il diritto previsto dall’articolo 2041 del codice civile (in tema di ingiustificato arricchimento) e richiedere quindi le somme indebitamente pagate al locatore.

Newsletter
Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news

Articoli più letti
Guide più lette
Google News Banner
Contatta la redazione
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it