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Proposta di acquisto immobiliare: cos’è, come funziona e quali tutele offre
Contratti e Documenti 14 gennaio 2025

Proposta di acquisto immobiliare: cos’è, come funziona e quali tutele offre


Uno degli step per concludere una compravendita immobiliare è la proposta di acquisto. Vediamo di che cosa di tratta.
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Dario Balsamo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’acquisto di un immobile rappresenta un momento cruciale nella vita di molte persone, ma anche un processo complesso e articolato. Tra i documenti fondamentali di questa fase vi è la proposta di acquisto immobiliare. Che cos’è, come opera, e quali garanzie offre alle parti coinvolte? Esaminiamo nel dettaglio.

Cos’è la proposta di acquisto e qual è la sua funzione?

La proposta di acquisto è un atto unilaterale (cioè che viene fatto solo da un soggetto) con cui un potenziale acquirente comunica al venditore l’intenzione di acquistare un immobile, definendo condizioni specifiche. Regolata dagli articoli 1326 e seguenti del Codice civile, la proposta diventa vincolante solo al momento in cui il venditore la accetta entro il termine di validità stabilito nella proposta stessa.

Fino a quando il venditore non ha accettato la proposta e non ha comunicato tale accettazione al proponente, quest’ultimo mantiene il diritto di revocare la proposta contrattuale.

Anche la Corte di Cassazione ha confermato questo principio: secondo la sentenza n. 6323 del 2000, la revoca della proposta è efficace e impedisce la conclusione del contratto se arriva all’accettante prima che l’accettazione sia stata comunicata al proponente.

Diversamente, se l’accettazione perviene al proponente prima che l’accettante riceva la revoca, il contratto si considera concluso e pienamente valido tra le parti. In questa circostanza, la revoca non avrà alcun effetto giuridico.

Un elemento cruciale della proposta è la possibilità di accompagnarla con una caparra confirmatoria (articolo 1385 codice civile), che rafforza l’impegno delle parti e ne regola le eventuali conseguenze in caso di inadempimento.

Proposta di acquisto e compromesso: le differenze principali

Sebbene entrambi abbiano un ruolo importante nella compravendita, proposta di acquisto e compromesso sono strumenti giuridici distinti. Come abbiamo visto la proposta di acquisto è un atto unilaterale che diventa vincolante solo con l’accettazione del venditore; inoltre, essa può essere revocata fino a tale momento, salvo diversamente concordato (articolo 1328 del nostro codice).

Diversamente il compromesso (o preliminare di vendita) è un vero e proprio contratto bilaterale, il quale è disciplinato dall’articolo 1351 codice civile, per mezzo del quale le parti si obbligano reciprocamente a concludere il contratto definitivo. Esso include elementi essenziali come prezzo, data del rogito e altre condizioni fondamentali.

In altre parole, mentre la proposta si limita a esprimere l’intenzione di acquistare, il compromesso impegna entrambe le parti con effetti giuridici immediati. Infine, il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione (fino all’entrata in vigore del decreto legge numero 73/2022, articolo 14, il termine era di 20 giorni dalla sottoscrizione). Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

Obblighi e responsabilità delle parti coinvolte

Le parti coinvolte in una compravendita (acquirente e venditore) devono rispettare precise responsabilità ed hanno differenti obblighi.

Da un lato quindi abbiamo il proponente, il quale è vincolato dalle condizioni indicate nella proposta fino alla scadenza del termine di validità (se è stato inserito).

Dall’altro lato abbiamo il venditore, il quale con l’accettazione della proposta, si impegna a concludere il contratto definitivo. L’eventuale inadempimento può comportare richieste di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile oppure far scattare quanto previsto in tema di restituzione della caparra confirmatoria, se era stata prevista.

Se le prime due figure sono essenziali nel processo di acquisto di un immobile, è spesso presente anche una terza, quella dell’agente immobiliare, il quale, ai sensi dell’articolo 1759 del Codice civile, deve agire con trasparenza e fornire tutte le informazioni rilevanti, come la presenza di ipoteche, vincoli o irregolarità sull’immobile.

Consigli pratici per evitare errori comuni

Alla luce di quanto detto si può stilare un piccolo vademecum utile per cercare di evitare di incorrere in errori che potrebbero costarci caro. Innanzitutto, occorre partire dal conoscere il mercato e confrontare le offerte

È buona regola informarsi sul valore di mercato e sulla zona in cui si trova l’immobile, richiedi una stima da esperti e verifica l’affidabilità dell’agenzia immobiliare per fare una scelta consapevole e conveniente. Il secondo consiglio è quello di leggere con attenzione la proposta di acquisto. Esaminare ogni clausola, prestando particolare attenzione al termine di validità, alle condizioni sospensive (come l’ottenimento di un mutuo) e alle clausole riguardanti penali o caparre per evitare malintesi o problemi futuri nonché all’importo indicato a titolo di caparra confirmatoria in relazione all’acquisto. 

Ultimo consiglio, ma non per importanza, è quello di verificare l’immobile prima della firma. Occorre effettuare controlli sulla regolarità urbanistica e catastale, verificare l’assenza di abusi edilizi ed assicurarsi che gli impianti siano a norma oltre che accertarsi che non vi siano spese condominiali arretrate da pagare.

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