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Contratti e Documenti 13 novembre 2024

Quando è possibile avere accesso ai documenti edilizi dei vicini di casa? 


Vediamo insieme cosa ha stabilito una recente sentenza del TAR Lazio, in tema di accesso alla documentazione su immobili confinanti
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Dario Balsamo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Una recente sentenza del TAR Lazio, Latina, sezione II, 12 ottobre 2024, n. 629 in tema di diritto di accesso alla documentazione su immobili confinanti ha evidenziato degli spunti interessanti.

La giurisprudenza e le sentenze indicano una sottile linea che separa una richiesta di accesso legittima da una invece non meritevole di accoglimento. I requisiti che devono sussistere insieme sono: la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato; l’interesse concreto e attuale a conoscere i documenti.

Il problema è evidente, riguarda proprio quest’ultimo aspetto, soggetto ad interpretazione prima dal comune e poi, eventualmente, dal giudice. 


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Obbligo della notifica del ricorso anche al controinteressato

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, già individuato nella istanza di accesso, rende inammissibile lo stesso (si veda tra le tante: TAR Sicilia, Sentenza n. 2170/2021). 

Difatti, come stabilito dall’articolo 116, comma 1, del codice di procedura amministrativa, Contro le decisioni e contro il silenzio sulle domande di accesso ai documenti amministrativi, così come per la tutela del diritto di accesso civico in caso di inadempimento agli obblighi di trasparenza, il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dal verificarsi del silenzio, attraverso notifica all’amministrazione e a almeno uno dei controinteressati”.

È opportuno comunque precisare che, per essere considerato controinteressato in materia di accesso ai documenti, non è sufficiente che un soggetto sia citato nel documento richiesto, essendo anche necessario che costui abbia un diritto alla riservatezza sui dati contenuti nel documento che si richiede di visionare.

Il diritto del vicino ad accedere ai documenti

L’articolo 22 della Legge 241/1990 regola l’accesso agli atti amministrativi, consentendo a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale di richiederlo. In ambito edilizio, questo interesse è riconosciuto anche ai proprietari vicini, specialmente per verificare la conformità alle norme edilizie delle opere realizzate nelle vicinanze.

Il TAR Campania Salerno, con la sentenza n. 1423 del 15/10/2020, ha confermato che il proprietario di un immobile vicino ha il diritto di accedere agli atti edilizi relativi a costruzioni confinanti, giustificando la richiesta per accertare eventuali abusi edilizi. Questo diritto, stato inizialmente negato per presunta mancanza di interesse e riservatezza, è stato successivamente riconosciuto come legittimo da parte dei giudici del TAR essendo del tutto legittimo, come accaduto nel caso di specie, il diritto di accesso del vicino al permesso di costruire relativo ad un fabbricato confinante allo scopo di verificare l’avvenuto compimento di abusi edilizi.

Non basta una richiesta generica

In merito al secondo requisito per accedere ai documenti, ovvero l’interesse concreto ed attuale, la sentenza del TAR Lazio cerca di fare luce su tale aspetto. L’interesse attuale e concreto ai fini dell’accesso agli atti non può prescindere dalla pertinenza del contenuto degli atti rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139).

Come analizzato dai giudici del tribunale amministrativo, nel caso di specie, il ricorrente nell’istanza presentata non ha fatto riferimento né alla realizzazione di nuovi interventi edilizi in relazione ai quali vantare interesse all’impugnazione degli eventuali titoli rilasciati, né alla pendenza di vertenze giudiziarie con il proprietario del fabbricato confinante, sicché non era possibile apprezzare, al momento della presentazione dell’istanza, neppure la sussistenza di concrete esigenze difensive.

Infatti, oltre alla circostanza di essere proprietario di un’abitazione limitrofa, nell’istanza non sono stati specificati altri particolari, pertanto, legittimamente l’amministrazione ha denegato l’accesso.

L’interesse attuale e concreto ai fini dell’accesso agli atti non può prescindere dalla pertinenza del contenuto degli atti rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa e pertanto inammissibile.

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