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Mutui, Prestiti e Assicurazioni 18 marzo 2025

Catastrofi naturali: arriva l’assicurazione obbligatoria per le imprese


Arriva l'obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali: avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per mettersi in regola.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Tra le tante novità rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 spicca l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di dotarsi di una polizza assicurativa contro eventi catastrofali. La ratio di questo intervento normativo risiede nella necessità di rafforzare la resilienza del tessuto produttivo italiano rispetto ai crescenti rischi connessi ai cambiamenti climatici e all’intensificarsi degli eventi estremi. 


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Conto alla rovescia per le imprese

Con l’approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe, è confermato: le imprese avranno tempo solo fino al 31 marzo 2025 per stipulare una polizza assicurativa obbligatoria contro le catastrofi naturali (Cat nat), così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024. Nonostante le richieste bipartisan di un ulteriore rinvio a giugno o dicembre, il Parlamento ha chiuso la porta a nuovi slittamenti. 

Ora alle aziende resta poco più di un mese per adeguarsi, ma le regole operative sono arrivate solo il 27 febbraio e il clima di incertezza tra operatori e compagnie resta alto.

Guida operativa all’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali

La copertura assicurativa obbligatoria contro gli eventi catastrofali (Cat Nat) mira a proteggere il patrimonio aziendale in caso di calamità naturali. Serve a garantire la continuità operativa delle imprese, riducendo l’impatto economico di eventi estremi.

Il sistema consente di affiancare ai tradizionali aiuti pubblici un meccanismo di protezione finanziaria. Viene così distribuito il rischio tra imprese, assicurazioni e Stato. Nella tabella che segue, analizziamo tutti i dettagli operativi e normativi contenuti nel D.M. 30 gennaio 2025, n.18:

SEZIONECONTENUTO OPERATIVO
Ambito di applicazioneL’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, con sede legale in Italia o sede operativa stabile in Italia, incluse le società tra professionisti. Rientrano anche le attività commerciali e le società tra professionisti iscritte nella sezione speciale del Registro delle. 
Restano esclusi i professionisti singoli o associati non iscritti al Registro (secondo una interpretazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro). L’obbligo si estende a tutte le immobilizzazioni materiali utilizzate nell’attività, comprese quelle non di proprietà (leasing, locazione o comodato). Anche gli amministratori di condominio sono tenuti a sottoscriverla, ma solo se operano in forma d’impresa e se utilizzano beni aziendali rientranti nelle categorie indicate dalla normativa.
Esclusioni soggettiveProfessionisti con studi individuali o associati non iscritti al Registro impreseImprese agricole ex art. 2135 c.c. Imprese con beni gravati da abusi edilizi o realizzati senza titolii condomìni, restano esclusi dalla previsione normativa se il proprietario dell’immobile (non obbligato) stipuli già una polizza Cat Nat prima della locazione: in tal caso, la società professionale utilizzatrice sarà esonerata dall’assicurazione
Beni copertiSono assicurabili le immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424 c.c., tra cui: Terreni, Fabbricati (opere murarie, impianti, parti comuni, ecc.), Impianti e macchinari,Attrezzature industriali e commerciali
Beni esclusiNon sono coperti: Veicoli iscritti al PRA, Danni da conflitti armati, terrorismo, atti dolosi umani, contaminazioni chimiche o nucleari, Danni indiretti o a terzi
Eventi assicurabiliAlluvioni, inondazioni, esondazioni, Terremoti (in aree riconosciute dall’INGV e autorità competenti), Frane (entro 72h dalla prima manifestazione). Le scosse successive a un sisma sono considerate parte di un unico evento
Premio assicurativo Rischio territoriale e vulnerabilità del bene, Serie storiche, mappe di rischio, modelli predittiviMisure di prevenzione adottate dall’impresa
Aggiornamento periodico secondo principio di mutualità
Franchigia e scopertoFino a €30 mln: scoperto massimo 15% del danno indennizzabile
Oltre €30 mln: scoperto definito liberamente tra le parti
Massimali e limiti di indennizzoFino a €1 mln: indennizzo pari alla somma assicurata
Tra €1 mln e €30 mln: almeno 70% della somma assicurata
Oltre €30 mln: limiti negoziabili liberamente
TerreniCopertura prestata a primo rischio assoluto, in proporzione alla superficie assicurata
Polizze già in essereVanno adeguate dal primo rinnovo utile, anche mediante appendici integrative
SanzioniInadempimento = esclusione da contributi pubblici in caso di calamitàRifiuto o elusione da parte dell’assicuratore = multa da €100.000 a €500.000

E per gli immobili residenziali?

Sebbene la stipula di una polizza contro le calamità naturali non sia ancora obbligatoria per gli edifici residenziali, rappresenta una scelta strategica e previdente, soprattutto in un contesto in cui i rischi naturali sono sempre più ricorrenti. 

Negli ultimi anni il legislatore ha mostrato un crescente interesse verso l’introduzione di strumenti assicurativi obbligatori per fronteggiare le calamità naturali. Tra i disegni di legge più significativi segnaliamo: 

A livello europeo, la situazione è frammentata: non esiste una normativa comunitaria che imponga l’obbligatorietà di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali per i fabbricati. La stessa Unione Europea, pur non intervenendo con norme vincolanti, ha più volte raccomandato agli Stati membri, attraverso il Green Deal e le politiche di adattamento climatico, di promuovere forme di resilienza assicurativa per proteggere il patrimonio edilizio, sia pubblico che privato.

La Polizza Globale Fabbricati può offrire una tutela fondamentale per le parti comuni e, se prevista, anche per le singole unità abitative. L’amministratore di condominio ha un ruolo chiave nella gestione delle coperture assicurative, nella ripartizione dei costi secondo le tabelle millesimali e nelle procedure di denuncia e risarcimento in caso di sinistro. In un’ottica di prevenzione e consapevolezza, dotarsi di una copertura adeguata contro le calamità naturali non è solo un atto di responsabilità, ma una concreta forma di tutela patrimoniale per l’intera collettività condominiale.


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Inoltre, alla luce dell’obbligo assicurativo introdotto per le imprese, potrebbe non essere lontana una riflessione legislativa anche in ambito residenziale. Rendere obbligatorie le coperture contro i rischi catastrofali per i condomìni significherebbe garantire una maggiore sicurezza collettiva e limitare l’impatto economico degli eventi naturali sulle famiglie.

Intanto, è opportuno che i singoli proprietari e gli amministratori valutino responsabilmente le soluzioni più adatte, anche attraverso il supporto di consulenti assicurativi esperti. La conoscenza delle opzioni disponibili e una buona pianificazione sono i primi strumenti di difesa contro l’imprevedibilità del clima.

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