Link copiato!
Link copiato!
appartamento
Tasse, Imposte e Normative 26 agosto 2024

Affitti brevi: dal 1° settembre sarà attiva la Banca Dati Nazionale


A partire dal 1° settembre 2024, sarà operativo la Banca Dati nazionale per regolamentare la trasparenza negli affitti brevi. Il punto.
author-avatar
Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Mancano pochi giorni. Dal 1° settembre 2024, sarà operativo il nuovo sistema di regolamentazione, accompagnato da una Banca Dati nazionale per migliorare trasparenza e sicurezza del settore degli affitti brevi.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.


LEGGI ANCHE: Affitti brevi a Firenze, il Tar dichiara decaduta la norma sullo stop nel centro storico


Una nuova era per gli affitti brevi

Il Decreto-Legge del 18 dicembre 2023, n. 145, conosciuto come “Decreto Anticipi”, ha introdotto una significativa novità nel settore degli affitti brevi in Italia: il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo nuovo strumento entrerà in vigore il 1° settembre 2024, con l’obiettivo di regolamentare le locazioni di breve durata, definite come quelle di massimo 30 giorni. 

Il decreto del Ministero del Turismo del 6 giugno 2024 ha stabilito le disposizioni applicative per garantire l’interoperabilità della Banca Dati delle strutture ricettive (BDRS). Questa banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, inclusi la tipologia di alloggio, la capacità ricettiva e l’identificazione del gestore.

Le Regioni che hanno accesso alla piattaforma BDSR

A partire dal 21 agosto, anche le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e la Regione autonoma Valle d’Aosta partecipano alla fase sperimentale della Banca Dati Nazionale. Nelle prossime settimane, il sito del Ministero pubblicherà aggiornamenti relativi all’attivazione del servizio nelle restanti Regioni e Province autonome, con l’obiettivo di estendere la copertura su tutto il territorio nazionale.

Attualmente, le Regioni che possono accedere alla piattaforma BDSR e richiedere il CIN sono:

RegioniStato di Operatività della BDRS
Emilia RomagnaAttiva
PiemonteAttiva
Valle d’AostaAttiva
AbruzzoAttiva
CalabriaAttiva
LiguriaAttiva
LombardiaAttiva
MarcheAttiva
MoliseAttiva
PugliaAttiva
SardegnaAttiva
SiciliaAttiva
VenetoAttiva
Provincia autonoma di BolzanoAttiva

Alcune Regioni, come la Puglia, hanno pubblicato il manuale dedicato agli operatori privati, predisposto dal Ministero del Turismo, che riporta le istruzioni per accedere alla piattaforma della Banca Dati delle Strutture Ricettive per ottenere il CIN.

Il Codice Identificativo Nazionale: ecco come richiederlo

Il CIN rappresenta un elemento fondamentale per il miglioramento della trasparenza e della regolamentazione degli affitti brevi. Ogni proprietà destinata a locazioni brevi o a scopi turistici dovrà essere dotata di questo codice, assegnato automaticamente dal Ministero del Turismo su richiesta dei proprietari o dei gestori delle strutture ricettive. Il CIN dovrà essere esposto in modo visibile e inserito in tutti gli annunci di locazione.

Per ottenere il CIN, i proprietari o i gestori devono seguire un processo online attraverso il portale dedicato del Ministero del Turismo. Il processo prevede il login tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), la selezione delle proprietà e la compilazione di un modulo con i dettagli mancanti, come il numero di posti letto.

Tabella riepilogativa dei passi per richiedere il CIN

Operazione da eseguireDescrizione dell’operazione
Accesso al portale BDSRCollegarsi al sito bdsr.ministeroturismo.gov.it
Selezione dell’opzione “ottieni CIN”Nell’area dedicata ai proprietari o gestori
Login con SPID o CIEAutenticazione richiesta
Verifica delle proprietà associateControllo delle proprietà tramite codice fiscale
Compilazione del moduloInserimento dei dettagli mancanti
Conferma della richiestaCliccare su “ottieni CIN” per finalizzare

Le sanzioni

Il CIN deve essere esposto chiaramente all’esterno dell’edificio e inserito in ogni annuncio di locazione. Gli intermediari immobiliari e le piattaforme online sono responsabili dell’inclusione del CIN negli annunci pubblicati.

La mancata conformità alle normative comporta sanzioni significative, che variano da 500 a 10.000 euro a seconda della gravità della violazione.

Newsletter
Iscriviti alla newsletter per tenerti aggiornato sulle nostre ultime news

Articoli più letti
Guide più lette
Google News Banner
Contatta la redazione
Contatta la redazione
Per informazioni, comunicati stampa e richieste scrivici a redazione@immobiliare.it