L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una versione aggiornata della guida “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari“,
Questo aggiornamento, disponibile direttamente nella sezione “L’Agenzia informa” del sito ufficiale, recepisce tutte le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, che ha apportato modifiche significative al decreto legge n. 50/2017, con particolare riferimento alla tassazione dei contratti di locazione breve e agli obblighi per gli intermediari.
La nuova guida rappresenta un fondamentale strumento di supporto per proprietari e intermediari, offrendo chiarimenti sulle recenti modifiche normative e fornendo indicazioni pratiche per la corretta gestione delle locazioni brevi.
L’aggiornamento risponde all’esigenza di semplificare e rendere più trasparente la disciplina fiscale del settore, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi fiscali e la protezione dei diritti di tutte le parti coinvolte.
Diamo uno sguardo alle principali novità contenute nella guida.
Aliquota dell’imposta sostitutiva
A partire dal 1° gennaio 2024, per chi opta per la cedolare secca come regime di tassazione dei redditi derivanti da locazioni brevi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 26%.
Tuttavia, è prevista una riduzione al 21% per i redditi riferiti a contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a discrezione del contribuente. Questa scelta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
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Nuove regole per gli intermediari
La legge di bilancio 2024 ha stabilito che, per evitare ulteriori adempimenti, la ritenuta sui canoni di locazione breve incassati o gestiti dagli intermediari rimane al 21% e viene sempre operata a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal beneficiario.
Entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, i contribuenti devono determinare l’imposta dovuta, scomputando le ritenute d’acconto subite e indicando tali dati nella dichiarazione dei redditi.
Disposizioni per intermediari non residenti
Le nuove regole prevedono specifiche disposizioni per gli intermediari non residenti:
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli stessi obblighi dei residenti attraverso tale organizzazione.
- i soggetti residenti in uno stato membro dell’unione europea, senza stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
- i soggetti residenti fuori dall’unione europea, con stabile organizzazione in uno stato membro dell’unione, assolvono agli adempimenti tramite tale organizzazione; in assenza di riconoscimento di una stabile organizzazione nell’unione europea, devono nominare un rappresentante fiscale.
In caso di mancata nomina del rappresentante fiscale, per i soggetti residenti fuori dall’Unione Europea e privi di stabile organizzazione nell’Unione, la responsabilità solidale ricade sui soggetti residenti nel territorio italiano appartenenti allo stesso gruppo.