Giornalista, collaboratore esterno di Immobiliare.it
L’Italia è tra i Paesi europei con il patrimonio edilizio più datato. Secondo Eurostat, oltre la metà degli immobili residenziali italiani è stata costruita prima del 1970, un dato che testimonia quanto il settore immobiliare nazionale sia caratterizzato da edifici di vecchia data, da ristrutturare o adeguare ai cambiamenti normativi e alle esigenze di sicurezza.
Tra questi edifici, molti risalgono a prima del 1967, anno in cui una riforma fondamentale, la cosiddetta “Legge Ponte“, introdusse nuove regole per il rilascio della licenza edilizia, estendendola su tutto il territorio nazionale. Questi immobili si definiscono “ante 67”, ma cosa significa esattamente? E perché è importante verificare la data, prima di acquistarne uno, venderlo o ristrutturarlo? Facciamo luce su tutti questi aspetti tecnici e pratici da affrontare in operazioni di ristrutturazione e compravendita immobiliare.
L’espressione “ante ’67” significa che un immobile è stato costruito prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte, quindi precedentemente al 1967, quando l’obbligo di licenza edilizia riguardava solo alcuni centri abitati e aree urbanizzate. Con la nuova normativa, tale obbligo fu esteso all’intero territorio, eliminando la precedente disparità tra zone urbanizzate e periferie.
È importante questo passaggio legislativo epocale, poiché non tutti gli immobili edificati prima del 1967 possono essere considerati automaticamente conformi. La loro legittimità dipende dalla normativa vigente all’epoca e dalla documentazione disponibile per dimostrarne l’esistenza prima di tale data.
Un edificio costruito prima del 1967 potrebbe essere esente o privo di licenza edilizia dell’epoca, per questo è importante risalire alla data, quindi accertarne la legittimità urbanistica. Per recuperare i documenti o una licenza smarrita, si possono adottare diversi strumenti utili, quali:
Se un immobile ante 1967 presenta difformità edilizie, è possibile regolarizzarlo attraverso procedure di sanatoria. La CILA in sanatoria (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una delle soluzioni più adottate, ma si applica solo in casi di difformità di lieve entità e non per abusi più gravi, che invece potrebbero richiedere una SCIA in sanatoria o addirittura un condono.
La regolarizzazione può essere più complessa se l’immobile si trova in un’area in cui la licenza edilizia era già obbligatoria prima del 1967. In questi casi, è necessario verificare con il Comune se sia possibile sanare o regolarizzare, pianificando possibili lavori di ristrutturazione e adeguamento.
Un immobile ante ’67 potrebbe essere esente dall’obbligo di licenza edilizia, ma la sua legittimità urbanistica deve comunque essere dimostrata attraverso documentazione storica. È importante verificarlo poiché potrebbe non avere certificati di abitabilità o agibilità, che in molte situazioni sono stati introdotti successivamente. Oggi, questi documenti possono essere richiesti per dimostrare la conformità dell’edificio agli standard di sicurezza e igiene.
Ma cosa dovrebbe fare chi acquista una casa costruita prima della “Legge Ponte”? Il nuovo acquirente potrebbe richiedere un’apposita dichiarazione per attestarne la legittimità, verificabile dal notaio durante la compravendita. Questo passaggio avviene tramite l’atto notarile e una dichiarazione specifica per edifici realizzati ante 1967.