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Tasse, Imposte e Normative 19 settembre 2025

Bonus edilizi: i crediti già nel cassetto fiscale restano cedibili


Dopo lo stop alle cessioni dei bonus edilizi, l'Agenzia delle Entrate precisa che i divieti valgono solo per i beneficiari originari. Il punto.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Con la Risposta n. 240 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire un punto cruciale dopo lo stop alle cessioni dei bonus edilizi. La stretta normativa, infatti, riguarda esclusivamente i beneficiari originari delle detrazioni e non si estende a chi ha già acquisito i crediti attraverso lo sconto in fattura o tramite passaggi regolarmente registrati.

Analizziamo i contenuti della Risposta.

Crediti come compenso per prestazioni professionali: il caso

L’interpello nasce da un caso concreto: uno studio associato di consulenti del lavoro aveva svolto attività professionali per conto di una società di costruzioni che, in luogo del pagamento in denaro, ha proposto la cessione di alcuni crediti maturati attraverso lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, già presenti nel cassetto fiscale. 

I professionisti hanno chiesto all’Agenzia se il divieto introdotto dal Dl 39/2024 e dalla sua legge di conversione (in vigore dal 29 maggio 2024) valesse anche per questa fattispecie. In particolare, l’istanza domandava se il blocco “opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con lo sconto in fattura e di conseguenza già presente nella piattaforma cessione crediti del cassetto fiscale”.

La ricostruzione normativa dell’Agenzia delle Entrate

Nella sua risposta, l’Amministrazione ripercorre l’evoluzione normativa. L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha consentito, tra il 2020 e il 2024, di scegliere tra l’utilizzo diretto della detrazione o la sua trasformazione in credito cedibile, con possibilità di sconto in fattura e successive cessioni limitate a banche e intermediari. Il Dl 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) aveva già introdotto, dal 17 febbraio 2023, un primo divieto generale alle nuove opzioni, salvo specifiche deroghe. 

Con il Dl 39/2024, convertito nella legge 67/2024, è stato poi stabilito che “a decorrere dal 29 maggio 2024 non è più consentito l’esercizio dell’opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni”.

I passaggi chiave della Risposta

Un passaggio chiave della risposta spiega che “dal tenore letterale della disposizione non emerge alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni”. 

Ciò significa che banche, intermediari o altri soggetti che abbiano già ricevuto i crediti potranno continuare a trasferirli, sempre che non siano stati ancora utilizzati in compensazione. 

Per l’Agenzia, dunque, il divieto colpisce soltanto chi è titolare originario della detrazione e non chi detiene un credito già acquisito. Nel caso specifico, la società edile potrà legittimamente cedere i propri crediti allo studio professionale in cambio del pagamento degli onorari, senza violare la normativa sopravvenuta.

L’agenzia chiarisce anche un ulteriore aspetto fiscale. I crediti acquisiti da professionisti in sostituzione di un pagamento in denaro rappresentano un provento imponibile.

Questo significa che se un avvocato, un ingegnere o un consulente accettano crediti edilizi al posto di una parcella, tali crediti devono comunque essere contabilizzati e tassati come compensi professionali.

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