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Bed and Breakfast: TARI
Tasse, Imposte e Normative 30 maggio 2022

Calcolo della tariffa TARI: novità per gli immobili adibiti a B&B


Quali sono le differenze, parlando di tari, tra gli immobili a uso residenziale e quelli adibiti a B&B? Ecco cosa dice una sentenza: il caso.
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Federica Tordi

Former Head of PR and Communications di Immobiliare.it

È legittimo il regolamento comunale che applica agli immobili adibiti a Bed & Breakfast una tassa rifiuti (Tari) più alta rispetto a quella delle abitazioni civili e le equipara agli alberghi è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 155450 del 16 maggio 2022.

Il caso

Veniva proposto ricorso tributario avverso un avviso di pagamento notificato ad un privato proprietario di un immobile adibito a Bed & Breakfast. Il ricorrente lamentava l’errato calcolo della tariffa TARI con cui il Comune aveva applicato la medesima tariffa riservata alle attività alberghiere.

I precedenti giudizi di merito hanno sconfessato la tesi del contribuente, ritenendo la legittimità dell’applicazione di una differente tariffa sui rifiuti in ragione di una differente capacità di produzione degli stessi (in ragione della concreta utilizzazione dell’immobile).

Anche la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo il regolamento comunale che equipara gli immobili adibiti a bed and breakfast agli alberghi.

Le analogie tra le attività di ospitalità turistica e gli alberghi

In via preliminare, la Corte di Cassazione si è soffermata sulle analogie tra alberghi ed attività di ospitalità turistica in generale. L’osservazione è dirimente, in quanto in ragione dell’utilizzo concreto dell’immobile si determina la tariffa applicabile in relazione ai rifiuti (TARI).

Le attività di ospitalità turistica, infatti, si distingue dall’uso abitativo in quanto comporta la realizzazione di un’attività imprenditoriale avente ad oggetto la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), e la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno e ciò non si distingue dall’attività alberghiera se non per le dimensioni più modeste.


Leggi anche: TARI NON PAGATA: COME FARE PER METTERSI IN REGOLA


Il pagamento della tassa sui rifiuti segue l’utilizzo concreto dell’immobile

Indipendentemente dal numero massimo di camere o posti letto, l’utilizzo di un immobile per l’esercizio di un’attività di “Bed & Breakfast” dà luogo ad un’attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un’utenza residenziale.

Si pensi al il cambio della biancheria, alla pulizia dei locali, alla fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, alla manutenzione ordinaria degli impianti ed altri analoghi che determinano un utilizzo concreto ben diverso rispetto alla riferibilità di tali servizi ad uso “familiare”.

 Sulla base di questa osservazione di comune esperienza, la Cassazione ha ritenuto che un Comune possa istituire una tariffa differenziata coerente con l’uso che si fa di un immobile, pur mantenendo inalterata destinazione a civile abitazione dell’immobile.

Sì all’individuazione di particolari tariffe per il pagamento della TARI

La Corte di Cassazione prosegue nelle sue argomentazioni, rilevando la legittimità della decisione del Comune di stabilire particolari tariffe per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di Bed and Breakfast.

Le tariffe individuate sono differenti e superiori rispetto a quelle abitative ordinarie, dato che l’attività di Bed & Breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale.

Tali provvedimenti, infatti, vengono ripartire il finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani tra i contribuenti, secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani (maggiore quantità di rifiuti astrattamente producibili = maggiore tariffa), in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza.

di Domenico Navarretta

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