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Tetto con canna fumaria
Tasse, Imposte e Tributi 27 gennaio 2022

Canna fumaria: come va installata e quando deve essere rimossa


Vediamo il caso concreto di una canna fumaria installata a un'altezza inferiore rispetto a quella delle finestre di un'abitazione vicina.
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Leonardo Capponi

Ex collaboratore esterno di Immobiliare.it

Per questo approfondimento relativo alla corretta installazione di una canna fumaria, consideriamo un caso concreto.

Si tratta di un appartamento che ha chiesto per vie legali la rimozione della struttura posta da un vicino in aderenza alla facciata principale del fabbricato, ma a un’altezza inferiore rispetto a quella delle finestre della sua abitazione.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ma la Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado, ha accertato la natura molesta delle immissioni che, fuoriuscendo dalla canna fumaria posta a una quota inferiore rispetto a quella dell’immobile di proprietà dell’attore, rendevano l’aria malsana e irrespirabile.

La Corte distrettuale ha stabilito, inoltre, che l’altezza da considerare per verificare che l’alloggiamento di una canna fumaria che sia conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, è quella del cosiddetto colmo del tetto, ossia quella della parte più alta della copertura dell’edifico condominiale.

Contro questa sentenza, infine, è stato proposto ricorso per Cassazione.



La sentenza della Cassazione sulla canna fumaria

La Corte di Cassazione ha confermato le valutazioni espresse dalla Corte distrettuale, che ha definito la canna fumaria in questione come “nuova costruzione”, e non come semplice intervento di ristrutturazione edilizia di un’opera già esistente, secondo la regola per il quale deve considerarsi “nuova costruzione” non solo la realizzazione di un nuovo fabbricato, ma qualsiasi intervento edilizio implicante aumento della volumetria dell’edificio preesistente.

In secondo luogo, i Giudici hanno ribadito che la canna fumaria è regolata dall’art. 890 del codice civile in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi, che impone a chi intende effettuare opere sul confine o su un muro divisorio, da cui può derivare un danno per i vicini, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi contigui da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.



Risulta, pertanto, corretta l’interpretazione che la Corte d’Appello ha fornito dell’art. 32 del Regolamento edilizio comunale.

Secondo tale norma, per verificare la conformità della canna fumaria alle prescrizioni regolamentari, bisogna valutare il colmo della parte più alta della copertura del fabbricato comune.

Illuminante, al riguardo, un passaggio della pronuncia in commento: “La ratio dell’art. 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalla canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. “colmo del tetto”, ossia la parte più alta dell’intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato”.

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