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Come revocare l’incarico all’amministratore di condominio
Tasse, Imposte e Normative 26 settembre 2023

Come revocare l’incarico all’amministratore di condominio


In quali casi il rapporto tra amministratore e condominio può essere interrotto? Ecco come funziona la revoca dell'incarico.
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Nicola Teofilo

Giornalista, collaboratore esterno di Immobiliare.it

L’amministratore è il responsabile civile nella gestione di un condominio. Questa figura è obbligatoria laddove ci sono almeno 8 condòmini. Il suo incarico può essere revocato seguendo le giuste procedure previste dalla legge, evitando possibilmente onerose e lunghe dispute legali. Vediamo come funziona.

Come funziona la revoca dell’incarico all’amministratore di condominio

La revoca dell’incarico all’amministrazione di condominio è disciplinata dall’articolo 1129 del Codice Civile, che prevede l’estinzione del rapporto amministratore/condominio. La legge prevede la revoca assembleare motivata o immotivata, la revoca giudiziale per gravi irregolarità, la revoca su ricorso di uno o più condomini.

In generale, per revocare l’incarico occorre una delibera dell’assemblea. L’interruzione del rapporto tra amministratore e condominio può essere deliberata in qualsiasi momento, e a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

All’amministratore di condominio spetta il compito di convocare l’assemblea con l’indicazione scritta dell’ordine del giorno, come avviene per la nomina e per gli altri argomenti in discussione. 

La revoca in assemblea è valida con votazione a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Dunque, la revoca può avvenire in due modalità:

Il rapporto tra amministratore e condominio può essere interrotto:

Il regolamento condominiale può prevedere altre modalità di revoca dell’amministratore, purché siano state decise e votate in assemblea, e riportare chiaramente nel regolamento.

E se l’amministratore di condominio ignora l’assemblea?

Il comma 12 dell’articolo 1129 precisa che l’omessa convocazione per nomina e revoca amministratore si configura come una “grave irregolarità” che giustifica la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. In questo caso, uno o più condòmini possono presentare ricorso in tribunale. Sarà il giudice a esprimersi.

Questa modalità di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio può avvenire solo per giusta causa (ad esempio, l’omessa convocazione dell’assemblea o dell’ordine del giorno da parte dell’amministratore, oppure il mancato reso conto della gestione, la commissione di gravi irregolarità, e altre circostanze previste dal comma 11 dell’articolo 1129).

Contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo alla Corte di Appello, nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione o dalle comunicazioni all’amministratore di condominio. 

Come avviene la revoca senza giusta causa

Questa modalità di cessazione del rapporto (ad esempio, perché è venuto meno il rapporto fiduciario) può avvenire solo per volontà dell’assemblea condominiale, e non può essere disposta dal giudice (che invece interviene solo per giusta causa).

L’amministratore può rivolgersi all’autorità giudiziaria e rivendicare il diritto a chiedere un risarcimento dei danni, qualora ritenesse ingiustificata l’interruzione del rapporto e sostenga, di conseguenza, di aver subito un danno. 

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