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Tasse, Imposte e Tributi 2 settembre 2026

Cosa si intende per lucro cessante e come si calcola


Scopri cos’è e cosa significa la nozione di lucro cessante, quando può essere risarcito e come viene calcolato.
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Alessandra Caparello

Collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Il lucro cessante è una delle principali componenti del danno patrimoniale e riguarda una ricchezza che il soggetto danneggiato avrebbe ragionevolmente conseguito se non si fosse verificato un determinato evento dannoso.

Vediamo nel dettaglio che cos’è, cosa significa e come si calcola.

Che cos’è il lucro cessante

Il lucro cessante è il guadagno che una persona o un’azienda avrebbe potuto ottenere, ma che non ha ottenuto a causa di un danno o di un comportamento altrui.

In altre parole, non riguarda una perdita già subita, ma un guadagno futuro che viene impedito.

Il principio alla base del lucro cessante è quello secondo cui il risarcimento deve tenere conto anche dell’incremento patrimoniale che, con ragionevole probabilità, si sarebbe verificato se l’evento dannoso non fosse avvenuto. Non è però sufficiente affermare che, in astratto, sarebbe stato possibile ottenere un determinato guadagno.

Perché il danno possa essere risarcito, è necessario dimostrare che la perdita economica sia concretamente riconducibile all’inadempimento o all’illecito e che il profitto mancato fosse ragionevolmente prevedibile o comunque sufficientemente certo.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, il lucro cessante può essere considerato il guadagno che viene meno al creditore a seguito dell’inadempimento oppure quello che la vittima perde a causa dell’illecito. La sua caratteristica fondamentale è quindi la prospettiva di una ricchezza non ancora conseguita, ma che avrebbe avuto ragionevoli possibilità di entrare nel patrimonio del soggetto. Questo elemento distingue il lucro cessante da una semplice aspettativa o da una speranza di guadagno.

Lucro cessante e danno emergente: qual è la differenza

Per comprendere meglio il concetto è utile distinguere il lucro cessante dal danno emergente.

Quando il lucro cessante può essere risarcito

Il punto centrale è la prova del danno. Il fatto che un’attività sia stata interrotta o che una persona non abbia potuto lavorare non significa automaticamente che qualsiasi guadagno ipotizzato debba essere risarcito. Occorre dimostrare, sulla base delle circostanze concrete, che senza l’evento dannoso quel profitto sarebbe stato conseguito con un grado di probabilità sufficientemente elevato.

In altre parole, non viene risarcita una semplice possibilità astratta di guadagno, ma una perdita patrimoniale che possa essere ricostruita attraverso elementi concreti. Possono essere utilizzati, a seconda dei casi, documenti contabili, dichiarazioni dei redditi, fatture, contratti, ordini già acquisiti, dati relativi ai guadagni precedenti, documentazione relativa all’attività svolta e altri elementi capaci di dimostrare quale sarebbe stato il normale andamento economico in assenza dell’evento.

Il mancato utilizzo di un bene

Una prima ipotesi di lucro cessante riguarda la mancata utilizzazione di un bene capace di produrre utilità economiche. Si pensi a un macchinario utilizzato da un’impresa per la produzione. Se il bene viene danneggiato e rimane inutilizzabile per diversi mesi, l’impresa potrebbe non soltanto dover sostenere i costi di riparazione, ma anche perdere i guadagni che avrebbe ottenuto utilizzando normalmente quel macchinario.

Lo stesso principio può riguardare merci, terreni produttivi, alberi da frutto o altri beni dai quali il proprietario avrebbe potuto ricavare un rendimento. Anche in questo caso, però, non è sufficiente dimostrare che il bene avrebbe potuto generare un profitto. Bisogna individuare, per quanto possibile, quale guadagno sarebbe stato concretamente prodotto e per quale periodo.

La perdita della capacità lavorativa specifica

Un’altra importante forma di lucro cessante si verifica in seguito a lesioni personali che incidono sulla capacità di svolgere una determinata attività professionale. La questione riguarda, in particolare, la perdita totale o parziale dei guadagni che il danneggiato avrebbe potuto ottenere continuando a lavorare.

È importante distinguere la capacità lavorativa specifica dalla capacità lavorativa generica:

Per esempio, se una lesione impedisce a un artigiano di svolgere il proprio mestiere per un determinato periodo, il mancato reddito derivante da quell’impossibilità può rappresentare lucro cessante, purché ne siano dimostrati l’esistenza e l’ammontare, o comunque gli elementi necessari per procedere alla sua quantificazione.

La perdita di prestazioni assistenziali e alimentari

Il lucro cessante può riguardare anche la perdita di prestazioni economiche o assistenziali che una persona riceveva stabilmente da un altro soggetto. Un caso significativo è quello della morte di una persona che provvedeva al mantenimento della famiglia. Se, ad esempio, un genitore perde la vita a causa di un illecito e contribuiva al sostentamento dei figli, questi ultimi possono subire una perdita economica legata al venir meno delle somme e delle utilità che avrebbero ragionevolmente ricevuto.

Una situazione analoga può riguardare il coniuge che perde il sostegno economico dell’altro coniuge. Anche in queste circostanze, la valutazione deve tenere conto delle condizioni concrete della famiglia, del reddito del soggetto deceduto, della quota destinata al mantenimento dei familiari e della presumibile durata della prestazione.

Come si calcola il lucro cessante

Non esiste una formula unica valida per tutti i casi. Il calcolo dipende infatti dalla natura del danno e dalle informazioni disponibili. In linea generale, si parte dal reddito o dal profitto che il soggetto avrebbe ragionevolmente conseguito nel periodo interessato e si sottrae ciò che è stato effettivamente percepito oppure i costi che non sono stati sostenuti proprio a causa dell’interruzione dell’attività.

Un esempio può aiutare. Un professionista che normalmente produce un reddito medio di 3.000 euro al mese rimane impossibilitato a lavorare per quattro mesi a causa di un illecito. Il reddito teoricamente perso sarebbe di 12.000 euro.

La quantificazione effettiva del lucro cessante dovrà però considerare tutti gli elementi rilevanti, compresi eventuali guadagni comunque percepiti e i costi che il professionista avrebbe dovuto sostenere per produrre quel reddito. Il calcolo, quindi, non coincide necessariamente con la semplice moltiplicazione del reddito mensile per i mesi di inattività.

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