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Tasse, Imposte e Tributi 22 settembre 2025

Cosa sono le indagini geologiche e su chi ricade la responsabilità in caso di vizi di progettazione


Perizia geologica: perché è importante e cosa sapere sulla responsabilità dei diversi attori quando manca o viene eseguita in modo inadeguato.
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Nicola Camporese

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Nel settore edilizio i difetti di progettazione legati a una mancata o insufficiente indagine del terreno rappresentano una delle cause più frequenti di contenzioso. La stabilità di un edificio, infatti, non dipende soltanto dalla qualità dei materiali o dalla precisione costruttiva, ma in larga parte dalle caratteristiche geologiche e geotecniche del sito. 

Per questo motivo la normativa, le prassi tecniche e la giurisprudenza insistono sempre più sull’importanza della perizia geologica e sulla responsabilità dei diversi attori della filiera quando questa manca o viene eseguita in modo inadeguato.

Cos’è e a cosa serve la perizia geologica

La relazione geologica è il documento tecnico-scientifico che analizza il suolo e il sottosuolo di un’area destinata a ospitare un’opera edilizia o infrastrutturale. È redatta da un geologo abilitato e ha l’obiettivo di descrivere:

Questi dati, ottenuti tramite sondaggi, prove in sito e analisi di laboratorio, servono a fornire al progettista le basi per scelte fondazionali, tipologia di strutture di contenimento, opere di drenaggio e misure di sicurezza. 

In altre parole, la perizia geologica non è un allegato marginale, ma uno strumento indispensabile per garantire la sicurezza e la durabilità dell’opera, oltre che per prevenire danni futuri dovuti a cedimenti, infiltrazioni o instabilità del terreno.

I vizi di progettazione derivanti dall’assenza di indagini

Quando le indagini geologiche vengono omesse o eseguite in maniera sommaria, l’opera è esposta a rischi significativi. 

La giurisprudenza ha riconosciuto che tali omissioni possono configurare veri e propri “gravi difetti” ai sensi dell’art. 1669 c.c., equiparabili a errori strutturali. 

La Cassazione civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2017, n. 26552 ha affermato che il progettista non può prescindere dalla valutazione delle condizioni del suolo e deve tener conto anche dei possibili rischi idrogeologici, come le esondazioni, pena la sua responsabilità professionale.

Un esempio concreto è rappresentato dai casi in cui edifici sono stati colpiti da fenomeni alluvionali o cedimenti fondali imputabili alla totale assenza di studi preliminari. In queste situazioni, l’errore progettuale non si limita a una carenza tecnica, ma diventa una violazione della diligenza richiesta al professionista.

I confini della responsabilità tra progettista e appaltatore

Non solo il progettista, ma anche l’appaltatore può essere chiamato a rispondere dei vizi costruttivi derivanti da omissione di indagini geologiche. La sentenza del Tribunale di Sondrio, 29 maggio 2023, n. 159, ha chiarito che l’impresa non può limitarsi a eseguire passivamente un progetto se è evidente che mancano dati fondamentali sulla natura del terreno. 

Il principio della costruzione eseguita “a regola d’arte” implica, infatti, un minimo di verifica critica, soprattutto quando l’inadeguatezza del progetto emerge con chiarezza in fase esecutiva.

Questo non significa attribuire all’appaltatore le stesse competenze del progettista, ma riconoscere che anch’egli ha un dovere di diligenza: se si trova davanti a condizioni del suolo manifestamente incompatibili con il progetto, non può far finta di nulla.

Il ruolo del direttore dei lavori e del committente

Accanto a progettista e impresa, anche altre figure possono essere coinvolte. Il direttore dei lavori, ad esempio, è tenuto a controllare che l’opera venga eseguita in conformità al progetto e deve segnalare eventuali incongruenze tra le condizioni reali del terreno e quanto previsto dagli elaborati. La sua responsabilità non si estende fino a sostituirsi al geologo o al progettista, ma diventa rilevante se omette di intervenire su evidenze macroscopiche.

Il committente, invece, non ha responsabilità diretta sui vizi tecnici, ma può agire nei confronti dei professionisti e delle imprese per ottenere il risarcimento dei danni. 

L’art. 1669 c.c. tutela, infatti, anche gli aventi causa, come i successivi acquirenti, riconoscendo la gravità delle conseguenze di un difetto originato da errate valutazioni geologiche.

Conclusione

L’analisi del suolo costituisce il fondamento di ogni costruzione. La mancata o inadeguata indagine geologica non è solo una leggerezza tecnica, ma un vizio di progettazione che può avere effetti devastanti e che la legge considera tra i più gravi. 

Le pronunce della Cassazione n. 26552/2017 e del Tribunale di Sondrio n. 159/2023 confermano che la responsabilità può ricadere tanto sul progettista quanto sull’appaltatore, a seconda delle omissioni.

I confini della responsabilità sono distribuiti tra i diversi attori del processo edilizio, ma tutti sono tenuti a garantire che il progetto dialoghi correttamente con la realtà del terreno: ignorarla significa compromettere la sicurezza, la durata e la stessa legittimità dell’opera.

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