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Tasse, Imposte e Normative 18 settembre 2025

A chi spetta la detrazione del 19% per canoni di locazione studenti universitari fuori sede?


Ecco cosa sapere sulla detrazione IRPEF sui canoni di locazione per studenti che vivono lontani da casa.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Nel dibattito su detrazioni e studenti “fuori sede” una parola fa tutta la differenza: laurea. La detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione per studenti lontani da casa è prevista dall’art. 15, co. 1, lett. i-sexies del TUIR e circoscritta agli iscritti a un corso di laurea; non si estende ai corsi post-laurea (master, dottorati, scuole di specializzazione). 

Tale linea di demarcazione è ribadita nelle istruzioni e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Analizziamo i riferimenti normativi e il diverso trattamento fiscale riconosciuto.

Il perimetro normativo dell’esclusione

La norma che interessa gli affitti degli studenti “fuori sede” è l’art. 15, co. 1, lett. i-sexies TUIR. In sintesi, consente di detrarre il 19% dei canoni di locazione (contratti L. 431/1998 o contratti di ospitalità/atti di assegnazione con enti per il diritto allo studio, università, collegi legalmente riconosciuti, enti non profit o cooperative) pagati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo situato in un comune diverso da quello di residenza, almeno 100 km di distanza e in altra provincia; il tetto di spesa su cui calcolare il 19% è 2.633 euro annui.

La stessa Agenzia chiarisce che la detrazione non spetta agli studenti che frequentano corsi post-laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia sia all’estero. La formula è riportata testualmente nella Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e ripresa nelle istruzioni 730 (“Altre detrazioni e deduzioni”).

Dottorati e master: dove si applica la detrazione al 19%?

La Risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 dell’Agenzia ha riconosciuto che le spese d’iscrizione ai dottorati di ricerca rientrano tra le spese di istruzione universitaria detraibili al 19% ai sensi della lett. e dell’art. 15 TUIR. Tuttavia, questa detrazione riguarda le spese di frequenza (tasse/contributi) e non i canoni di locazione, che restano disciplinati dalla i-sexies con i limiti già visti. 

In altri termini: il dottorando può detrarre le tasse, ma non l’affitto “fuori sede” in base a quanto prescritto dalla lettera i-sexies; per l’affitto, oggi la norma ammette solo gli iscritti a un corso di laurea. Questo è il punto di diritto su cui convergono la prassi e le istruzioni dell’Agenzia.

Le novità introdotte nel 2025

Dal 2025 è stato introdotto un tetto complessivo alle detrazioni al 19% (tra cui rientra anche l’affitto studenti fuori sede – i-sexies) per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 €.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha chiarito in modo organico il nuovo meccanismo del tetto complessivo alle detrazioni introdotto dalla Legge di bilancio 2025, precisando che il tetto si applica anche alla detrazione per canoni degli studenti “fuori sede” (lett. i-sexies), insieme alla gran parte delle detrazioni al 19%. 

Praticamente è stato introdotto un limite cumulativo che opera sommando tutte le detrazioni al 19% spettanti al contribuente con reddito complessivo > 75.000 €, per poi ridurne l’utilizzo entro un plafond determinato dalla legge.

Dunque, non cambia il diritto alla singola detrazione (es. affitto studenti), cambia solo l’importo totale di detrazioni al 19% che puoi effettivamente utilizzare.

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