Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it
In arrivo una vera “rivoluzione fiscale” che coinvolge bed & breakfast e affitti brevi. Con l’avvio della riforma ViDA (VAT in the Digital Age), l’Unione Europea ridisegna le regole dell’IVA per il settore turistico.
Scopriamo cosa cambierà per i proprietari e quali sono le nuove responsabilità fiscali che si profilano all’orizzonte.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della direttiva ViDA – acronimo di VAT in the Digital Age. Una riforma che mira a ridurre l’evasione dell’IVA, semplificare gli adempimenti per le imprese e adattare il sistema fiscale.
L’obiettivo è quello di colmare l’enorme divario IVA (VAT gap) e garantire una concorrenza leale tra chi opera sul mercato fisico e chi lo fa attraverso piattaforme digitali.
Il cuore della riforma interesserà in particolare il settore degli affitti brevi e quello del trasporto passeggeri, entrambi dominati da piattaforme telematiche, ma per l’Italia, l’impatto immediato sarà limitato grazie all’adozione già consolidata della fatturazione elettronica.
Uno dei punti fondamenali della riforma ViDA è la fatturazione elettronica armonizzata a livello europeo. Gli Stati membri che ancora non la prevedono dovranno adeguarsi al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare il controllo fiscale in tempo reale sulle transazioni.
La direttiva ViDA introduce un principio chiave: la responsabilità diretta delle piattaforme (come Airbnb, Booking, ecc.) nella riscossione e versamento dell’IVA, ogniqualvolta il prestatore effettivo del servizio:
In questo scenario, la piattaforma agisce come “prestatore presunto”: riscuote l’IVA dal cliente e la versa direttamente all’autorità fiscale, questo per evitare squilibri nella concorrenza nel settore degli affitti brevi.
La novità principale è che le piattaforme digitali diventeranno responsabili della raccolta e del versamento dell’IVA al posto dei singoli operatori, ogni volta che questi ultimi non sono in grado o non sono tenuti a farlo. In pratica, le piattaforme agiranno come se fossero loro stesse a fornire il servizio: per questo si parla di “prestatore presunto”.
Tuttavia, se il fornitore del servizio è registrato ai fini IVA e dichiara di applicare l’IVA da solo, allora la piattaforma non deve intervenire. In questi casi, non si applica la regola del prestatore presunto e l’obbligo di versare l’IVA resta in capo al fornitore.
Sebbene le norme entrino formalmente in vigore ad aprile 2025, l’applicazione delle regole relative al “prestatore presunto” sarà differita:
Questo periodo di transizione permetterà ai gestori di strutture ricettive, alle piattaforme e alle autorità fiscali nazionali di adattarsi ai nuovi flussi informativi e gestionali.