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IMU: chi è esente da pagare l’imposta sugli immobili?
Tasse, Imposte e Tributi 4 giugno 2026

IMU: chi è esente da pagare l’imposta sugli immobili?


Dalle prime case agli immobili esclusi, terreni agricoli e casi particolari previsti dalla legge: tutto sulle esenzioni IMU.
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Alessandra Caparello

Collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Ogni anno milioni di proprietari di immobili sono chiamati a fare i conti con l’IMU, l’Imposta Municipale Propria che grava su case, terreni e fabbricati. Non tutti, però, sono tenuti a versarla. La normativa vigente prevede infatti numerose esenzioni e casi particolari che consentono di non pagare l’imposta o di beneficiare di un trattamento agevolato.

Scopriamo chi è esente dal pagare l’IMU.

L’IMU non si paga sulla prima casa

La regola generale è piuttosto semplice: l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il proprietario, o altro soggetto passivo dell’imposta, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

A seguito di una storica sentenza della Corte Costituzionale (la n. 209/2022), è venuto meno il vecchio vincolo che legava l’esenzione all’intero nucleo familiare. Questo significa che se due coniugi hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale in due immobili diversi (anche nello stesso Comune o in Comuni differenti, ad esempio per esigenze lavorative), l’esenzione IMU spetta a entrambi gli immobili.

Esiste però un’importante eccezione: continuano a essere soggette all’IMU le abitazioni considerate di lusso, cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si tratta rispettivamente delle abitazioni signorili, delle ville e dei castelli o palazzi di particolare pregio storico e artistico.

IMU: anche le pertinenze possono essere esenti?

L’esenzione non riguarda soltanto l’abitazione principale, ma si estende anche alle sue pertinenze. La normativa include tra le pertinenze agevolate gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine e magazzini), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie).

Tuttavia, l’agevolazione è riconosciuta entro un preciso limite: può essere applicata a una sola unità immobiliare per ciascuna categoria catastale. Ad esempio, un contribuente può beneficiare dell’esenzione per una cantina, un garage e una tettoia collegati all’abitazione principale.

Gli immobili assimilati all’abitazione principale

La legge prevede inoltre una serie di situazioni nelle quali determinati immobili vengono considerati, ai fini IMU, come abitazioni principali, pur non rientrando nella definizione ordinaria.

Tra questi figurano:

Anziani e disabili ricoverati: cosa prevede la legge per l’IMU

Tra i casi di esenzione c’è quello delle persone anziane o con disabilità che si trasferiscono stabilmente in una casa di riposo o in una struttura sanitaria. La normativa attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare all’abitazione principale l’immobile posseduto da questi soggetti, a condizione che non sia affittato.

L’agevolazione può riguardare una sola abitazione e dipende dalla scelta effettuata dal singolo Comune attraverso il proprio regolamento. Si tratta di una misura pensata per evitare che persone costrette a lasciare la propria casa per motivi di salute debbano sostenere anche il peso dell’imposta municipale.

Gli italiani residenti all’estero non sono più automaticamente esenti dall’IMU

Una modifica importante introdotta negli ultimi anni riguarda i cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Fino a qualche anno fa, l’immobile posseduto in Italia da pensionati residenti all’estero poteva essere assimilato all’abitazione principale. Dal 2020 questa assimilazione è stata eliminata e l’esenzione non opera più automaticamente.

Di conseguenza, salvo particolari agevolazioni previste dalla legge, gli immobili posseduti dagli iscritti all’AIRE possono essere soggetti al pagamento dell’IMU.

Una modifica importante riguarda i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Sebbene l’esenzione totale automatica sia stata eliminata, la normativa attuale prevede comunque un importante trattamento di favore per i pensionati: per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, l’IMU è ridotta al 50%. Per beneficiare dello sconto, l’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso.

Gli immobili completamente esenti dall’imposta

Oltre alle abitazioni principali e agli immobili assimilati, esistono categorie di fabbricati che beneficiano di una vera e propria esenzione prevista dalla legge.

Tra questi rientrano gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane e dagli enti del Servizio sanitario nazionale quando sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Sono inoltre esenti i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, che comprendono infrastrutture e immobili destinati a servizi pubblici particolari, come stazioni ferroviarie, aeroporti e altre strutture di interesse collettivo. L’esenzione riguarda anche gli immobili destinati a usi culturali, gli edifici utilizzati esclusivamente per il culto religioso e le relative pertinenze, nonché alcuni immobili appartenenti alla Santa Sede, agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali nei casi previsti dagli accordi internazionali.

Esenzione per gli enti non commerciali

Non pagano l’IMU neppure determinati immobili posseduti da enti non commerciali quando vengono utilizzati esclusivamente per attività assistenziali, sanitarie, previdenziali, didattiche, culturali, ricreative o religiose svolte senza finalità di lucro. L’esenzione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni e si applica esclusivamente alle attività esercitate con modalità non commerciali.

Su quali terreni agricoli non si paga l’IMU

Anche nel settore agricolo sono previste importanti esenzioni. Non sono soggetti all’imposta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

L’esenzione riguarda inoltre i terreni situati nei Comuni montani individuati dalla normativa, quelli presenti nelle isole minori e i terreni a destinazione agro-silvo-pastorale di proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile. Queste agevolazioni hanno l’obiettivo di sostenere l’attività agricola e favorire la tutela del territorio.

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