Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it
L’IMU colpisce il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni. L’eccezione principale riguarda l’abitazione principale: ai sensi dell’articolo 1, commi 740 e 741, della legge n. 160/2019 non costituisce presupposto d’imposta l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, insieme alle pertinenze, nel limite di una sola unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. Restano imponibili le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9.
Nella disciplina ordinaria i due requisiti devono quindi coincidere, e non basta spostare formalmente la residenza, perché la dimora deve essere effettiva e il Comune può verificarla. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2022, ha eliminato il riferimento al nucleo familiare come condizione ulteriore, riportando la valutazione sulla posizione del singolo possessore.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici il legislatore ha costruito un regime diverso, perché il servizio impone trasferimenti, missioni e mobilità. L’agevolazione nasce dall’articolo 13, comma 2, lettera d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall’articolo 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, ed è oggi contenuta nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5), della legge n. 160/2019.
È considerato abitazione principale un solo immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, nei limiti di legge, dal personale della carriera prefettizia. Per costoro non sono richieste né la dimora abituale né la residenza anagrafica; restano fermi il divieto di locazione e l’esclusione delle categorie di lusso.
Il punto è stato affrontato dalla Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 21 luglio 2026, n. 23705. Un appartenente alle Forze armate, proprietario di un’unità in categoria A/2 dichiarata non abitabile perché priva di allacci alle reti idrica, elettrica e del gas, aveva chiesto il rimborso dell’IMU versata per il 2013 e impugnato l’accertamento relativo all’anno successivo. Secondo il Comune, un’abitazione senza utenze e non utilizzata non poteva essere assimilata all’abitazione principale neppure nell’ambito della disciplina speciale.
La Corte ha enunciato il principio opposto: quella riconosciuta al personale militare e ai corpi assimilati è un’autonoma causa di esenzione, che opera anche in assenza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e non è esclusa dal fatto che l’immobile risulti privo di utenze o non abitato. Sono anzi circostanze coerenti con la ratio del regime, pensato per chi è chiamato a prestare servizio anche in missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi: pretendere che si continuino a pagare le utenze, osserva la Corte, è estraneo alla logica dell’agevolazione, oltre che non previsto dalla norma.
L’assenza del requisito della residenza non significa che il beneficio operi senza adempimenti. L’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019 richiede che il possesso dei requisiti per questa specifica assimilazione sia attestato nel modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si sono verificate le variazioni rilevanti.
Con l’ordinanza n. 28931 del 18 ottobre 2023 la Cassazione ha stabilito che la dichiarazione è richiesta a pena di decadenza e che quella presentata oltre il termine è tardiva e inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, fatta salva la sua valenza per gli anni successivi. Il caso riguardava un ufficiale in possesso di tutti i requisiti sostanziali, che aveva perso l’esenzione per il solo ritardo.
Una volta presentata, però, la dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità seguenti, finché non intervengano variazioni che incidano sull’imposta dovuta: non va quindi ripetuta ogni anno.
Sul fronte degli adempimenti va segnalata una novità recente. Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, ha reso la dichiarazione IMU esclusivamente telematica, attraverso un modello unico nazionale, togliendo ai Comuni la possibilità di pretendere comunicazioni e moduli propri per l’accesso alle agevolazioni.
La scadenza resta il 30 giugno dell’anno successivo, ma cambia il canale: chi ha sempre consegnato il modello allo sportello deve tenerne conto.
Con la sentenza n. 22593 del 9 agosto 2024 la Cassazione ha ricordato che la speciale esenzione decorre dal 1° luglio 2013 e non può essere estesa alle annualità anteriori, il che rileva ancora nei giudizi su vecchi accertamenti e nelle istanze di rimborso.
Inoltre, la disciplina qui esaminata protegge l’immobile di proprietà del militare, non l’alloggio di servizio di proprietà dell’amministrazione: per questi ultimi la giurisprudenza ha escluso l’esenzione riservata agli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali, perché l’assegnazione al personale soddisfa in primo luogo esigenze abitative e integra un uso solo indiretto per fini istituzionali, con imposta a carico dell’ente proprietario.
Chi rientra nelle categorie interessate deve controllare:
Accertato questo, ciò che resta è un adempimento formale ma decisivo, cioè la dichiarazione presentata nei termini.
L’ordinanza n. 23705/2026 rafforza intanto un principio di metodo: rispettate le condizioni della disciplina speciale, il Comune non può aggiungerne altre. Non può negare l’esenzione perché il militare vive altrove, perché l’abitazione è temporaneamente vuota o perché le utenze sono state disattivate. La specificità del servizio è esattamente la ragione per cui il legislatore ha costruito un regime diverso da quello ordinario.