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Tasse, Imposte e Normative 18 aprile 2025

IMU e prima casa: l’esenzione spetta anche se i coniugi vivono in abitazioni diverse


La Corte di Cassazione riconosce il diritto all’agevolazione IMU ai coniugi anche se risiedono in immobili distinti, ma nello stesso Comune. Il caso.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Con l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha dato ragione a un contribuente che chiedeva l’esenzione IMU per la casa in cui viveva, diversa da quella della moglie. I Giudici di legittimità hanno annullato la precedente decisione emessa dalla Commissione tributaria, affermando che non si può negare il beneficio solo perché i coniugi abitano in due immobili distinti, anche se nello stesso Comune. 

Secondo la Corte di Cassazione, questa scelta rientra nella libertà della coppia di organizzare la propria vita familiare come ritiene più opportuno, come previsto dall’articolo 144 del codice civile. Vivere separatamente, infatti, non significa venire meno al legame affettivo o agli obblighi del matrimonio. 

La motivazione

Nel motivare la decisione, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’esenzione IMU per l’abitazione principale richiede comunque la residenza anagrafica e la dimora abituale dell’intestatario nell’immobile per cui si richiede il beneficio. Tuttavia, ha escluso che l’obbligo di coabitazione, previsto dall’art. 143 c.c., possa essere invocato per limitare il diritto all’agevolazione in caso di accordo tra i coniugi o di giusta causa. 

È quindi legittimo che ciascuno dei due possa stabilire la propria residenza e fruire del beneficio fiscale, a condizione che vi sia il radicamento effettivo nell’immobile in questione. Questo principio si applica anche alle unioni civili, come richiamato dall’art. 1, comma 12, della legge n. 76/2016.

Il riferimento alla Corte Costituzionale

A rafforzare tale orientamento è intervenuta anche la giurisprudenza costituzionale, che ha riaffermato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale dei coniugi o uniti civilmente, quando motivato da esigenze familiari o personali. 

Secondo la Suprema Corte, sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la prassi di riconoscere il beneficio solo per l’immobile in cui dimora abitualmente il nucleo familiare non trova fondamento nel dettato normativo dell’art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, e costituisce un’interpretazione restrittiva non più sostenibile. La controversia torna ora alla Corte tributaria del Lazio per una nuova valutazione del caso, ma il principio stabilito segna un importante precedente in favore dei diritti dei contribuenti.

Dal rigore alla flessibilità

L’evoluzione giurisprudenziale ha segnato un passaggio significativo dal rigore interpretativo iniziale verso una maggiore apertura alle situazioni concrete. In origine, la giurisprudenza subordinava il beneficio fiscale alla condizione che l’intero nucleo familiare risiedesse e dimorasse abitualmente nel medesimo immobile. 

Tale orientamento, confermato dall’ordinanza n. 17408 del 17 giugno 2021 della Corte di Cassazione, escludeva l’esenzione qualora ciascun coniuge avesse stabilito la propria abitazione in immobili distinti, ritenendo incompatibile la coesistenza di due abitazioni principali. 

La svolta è intervenuta con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui imponeva la coabitazione, ritenendola lesiva del principio di capacità contributiva. A seguito di tale decisione, la Corte di Cassazione ha progressivamente adeguato i propri orientamenti, culminando con l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025. 

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