Avvocato
Il concetto di prescrizione, disciplinata dagli articoli 2934 e segg. c.c., risponde all’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, ed infatti il decorso dei termini previsti dalla legge a seconda dei casi, comporta l’estinzione del potere di rivendicare il diritto per il titolare che non lo abbia esercitato per un determinato periodo di tempo.
Analogamente, nella materia condominiale, anche il diritto di credito vantato dal condominio nei confronti del moroso per le quote ordinarie, viene meno se non è fatto valere entro il termine prestabilito.
La giurisprudenza maggioritaria, secondo il disposto dell’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., individua il termine entro cui si prescrivono simili crediti condominiali in cinque anni.
In tali casi, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’articolo 2935 c.c. e dunque, in ambito condominiale, dall’approvazione assembleare del bilancio e della relativa ripartizione degli oneri a carico dei singoli condòmini (Cass. n. 4489/2014).
Ovviamente, il formale sollecito di pagamento inviato al condòmino/moroso da parte dell’amministratore o dal legale da quest’ultimo incaricato comporta l’interruzione della prescrizione.
Il termine, pertanto, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte del destinatario ed è per questo che è buona norma inviare una diffida al pagamento di cu, in caso di giudizio, si possa dare prova formale.
Lo stesso effetto interruttivo del decorso dei termini, si produce anche nel caso di riconoscimento di debito del condòmino, eventualmente corredato dalla promessa di provvedere al saldo quanto prima.
La disciplina, secondo il codice civile, è inderogabile, e dunque non può essere modificata da un regolamento condominiale.
Inoltre, qualora il condòmino paghi il credito già prescritto egli non ha alcun diritto alla restituzione, poiché, in simili ipotesi, l’adempimento viene considerato spontaneo, ossia come un’obbligazione naturale.
Per gli oneri condominiali straordinari, cioè quelle spese dovute dal proprietario per interventi eccezionali di rilevante entità, la prescrizione è, al contrario, di dieci anni, decorrenti dalla data della delibera di approvazione (Cass. n. 4489/2014).
Va, infine, evidenziato, che l’amministratore di condominio, senza alcuna preventiva autorizzazione assembleare, ha il potere/dovere di agire per la riscossione coattiva, nei confronti del condomino moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di bilancio al quale si riferisce il credito.
Ove l’amministratore rimanga inerte in tal senso, l’assemblea può revocargli l’incarico e agire affinché egli risarcisca il danno eventualmente cagionato al condominio, ai sensi dell’art. 1129 c.c.