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Tasse, Imposte e Tributi 27 febbraio 2024

L’edilizia privata va ai tempi supplementari: arriva l’estensione dei termini abilitativi con la conversione del Decreto Energia


La legge del 2 febbraio 2024, n.11 segna un momento significativo per il settore edilizio: ecco cosa sapere sulla proroga per i titoli abilitativi.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Con la conversione in legge del Decreto Energia, tramite la Legge 2 febbraio 2024 n. 11, si segna un momento significativo per il quadro normativo che regola il settore edilizio.

Attraverso questa legge, il legislatore intende fronteggiare le difficoltà incontrate dagli operatori del settore a causa di ritardi nei lavori e di ostacoli burocratici, prorogando di sei mesi per i titoli abilitativi edilizi. 



L’impatto sul settore edilizio 

Il contesto normativo attuale, arricchito recentemente dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, riflette l’urgenza di rispondere a esigenze specifiche del settore edilizio, aggravate da ritardi procedurali e da un contesto economico incerto. 

La decisione di estendere i termini per i titoli abilitativi edilizi fino al 30 giugno 2024 copre una gamma ampia di autorizzazioni: 

Questa misura è diretta a facilitare la realizzazione di progetti edilizi, contribuendo alla ripresa economica e alla rigenerazione urbana.



La procedura

Con l’ultima proroga di sei mesi si assiste a un’estensione significativa dei termini per il settore edilizio, che incide profondamente su due aspetti fondamentali:

Estensione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

La proroga riguarda specificamente i permessi di costruire citati nel Testo Unico dell’Edilizia. La flessibilità offerta si applica ai permessi rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, a patto che i termini originariamente previsti per l’inizio e la conclusione dei lavori non siano già decorsi al momento in cui l’interessato comunica di voler usufruire della proroga.

Inoltre, è essenziale che i titoli abilitativi non siano in contrasto con le nuove disposizioni urbanistiche approvate successivamente, né con i piani di tutela dei beni culturali o del paesaggio secondo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004.

Validità e termini per convenzioni di lottizzazione

L’estensione è applicata al termine di validità e ai termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, disciplinate dall’art. 28 della Legge n. 1150/1942, e dagli accordi similari denominati dalle legislazioni regionali.

Anche in questo caso, la proroga è condizionata alla non contrarietà dei piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, in linea con le direttive del d.lgs. 42/2004. La misura si estende ai piani attuativi e a qualsiasi altro atto preparatorio, purché formatisi entro il 30 giugno 2024.

Come richiedere la proroga

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel suo dossier ufficiale alla misura, precisa che la proroga di cui sopra non è automatica, ma è necessario: 

Conclusioni 

In conclusione, la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 rappresenta una risposta legislativa tempestiva alle sfide incontrate dal settore edilizio e immobiliare in Italia. La proroga di sei mesi dei termini per i titoli abilitativi edilizi riflette l’attenzione del legislatore verso le necessità di un settore strategico per l’economia e lo sviluppo urbano del Paese. 

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