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Tasse, Imposte e Tributi 16 settembre 2025

Locali impraticabili e TARI: quando si può evitare il pagamento?


La TARI è un tributo dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quando si può evitare il pagamento?
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è una tassa che viene versata da chi utilizza locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sulla base della loro superficie calpestabile e della potenziale produzione di rifiuti. 

Il presupposto del versamento sulle caratteristiche oggettive del locale: l’idoneità all’uso del locale e la possibilità effettiva di produrre rifiuti. 

Tuttavia, la semplice non utilizzazione di un locale non comporta, di regola, l’automatica esclusione dal tributo: occorre dimostrare che il locale sia oggettivamente e strutturalmente non utilizzabile, rendendo impossibile la produzione di rifiuti.

Infatti, la TARI è un tributo dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che questi siano effettivamente generati.

Locali impraticabili e inutilizzabili: cosa sapere sull’esenzione TARI

La giurisprudenza e la prassi ministeriale riconoscono la possibilità di esclusione dalla TARI solo in presenza di requisiti molto stringenti. In particolare, per ottenere l’esenzione o la non debenza, il contribuente deve dimostrare che il locale sia strutturalmente inidoneo a produrre rifiuti o che sia oggettivamente inutilizzabile (per esempio per inagibilità certificata, assenza di allacciamenti, o presenza di sigilli che impediscono l’accesso), e non semplicemente perché non utilizzato di fatto.

Secondo la giurisprudenza “l’onere della prova è ripartito fra le parti, non sussistendo alcuna presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e in considerazione del principio di eguaglianza fra le parti nel processo: tanto il contribuente quanto l’Ufficio hanno l’onere di fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni. (Cass. 5 novembre 2001 n. 13665, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13180).

Sono considerate cause idonee all’esclusione:

Tali condizioni devono essere provate dal contribuente, con documentazione idonea e inequivocabile. È esclusa la possibilità di non pagare la TARI per la mera assenza di mobili, la chiusura temporanea o la non utilizzazione volontaria.

L’onere della prova

Le circolari ministeriali confermano quanto sopra e ribadiscono l’onere della prova a carico del contribuente per ottenere l’esenzione. In particolare, viene sottolineato che l’esclusione dalla TARI è riconosciuta solo per le superfici ove sia oggettivamente impossibile la produzione di rifiuti.

Nella prassi amministrativa sono riconosciute come non soggette a TARI:

TARI e immobili senza utenze

Negli anni la giurisprudenza di legittimità, ha anche chiarito che la semplice disattivazione delle utenze – energia elettrica, gas o acqua – o la mancanza di arredi non rappresentano, di per sé, condizioni idonee a escludere il pagamento della tassa. 

L’ordinanza n. 2257 del 2022, che ha escluso l’esenzione in un caso di cessazione della locazione e distacco dei contatori, qualificando queste circostanze come meri eventi soggettivi e temporanei, inidonei a incidere sul presupposto impositivo. Anche più di recente, con la sentenza n. 16138 dell’11 giugno 2024, la Suprema Corte ha ribadito che l’imposta resta dovuta finché l’immobile, per le sue caratteristiche intrinseche, risulta potenzialmente idoneo a produrre rifiuti, precisando che l’onere della prova circa l’inutilizzabilità spetta sempre al contribuente. 

Ne deriva che l’esenzione dalla TARI può configurarsi solo in casi circoscritti, quando cioè l’immobile sia reso strutturalmente inidoneo all’uso e quindi incapace di produrre rifiuti, circostanza che deve essere rigorosamente documentata con perizie, certificazioni o atti amministrativi.

Nessun privilegio per i luoghi di culto

Recentemente, il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 15 settembre, è ritornata sulla questione dell’esenzione automatica dei luoghi di culto precisando che la normativa nazionale non prevede deroghe specifiche.

Dunque, spetta ai singoli Comuni, attraverso il proprio regolamento, stabilire eventuali agevolazioni, ad esempio quando si riconosca che alcune superfici siano “non idonee alla produzione di rifiuti”. In assenza di tali previsioni, anche chiese, moschee, sinagoghe e templi sono tenuti al pagamento della tassa, fermo restando che la tariffa deve rispettare il principio di proporzionalità, considerata la ridotta quantità di rifiuti generata.

La posizione del Mef si inserisce in un orientamento già consolidato della giurisprudenza: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38984/2021 e altre decisioni precedenti, ha ribadito che la sola destinazione religiosa non basta per l’esclusione dal tributo. 

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