Articolista giuridico
L’art. 1130 c.c. dispone l’amministratore di condominio deve “eseguire gli adempimenti fiscali”. Tra questi ultimi figura anzitutto l’obbligo di rispondere a eventuali richieste degli uffici finanziari (per esempio, l’Agenzia delle Entrate) in merito a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
La legge 449/1997 individua il condominio quale sostituto d’imposta, cioè tenuto al pagamento delle imposte sui redditi anche a titolo di acconto, in luogo di altri soggetti, con obbligo di rivalsa. Rientrano dunque tra gli adempimenti fiscali tutte le incombenze correlate alle funzioni di sostituto di imposta del condominio.
Vi è poi l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio nell’anno solare di riferimento, oltre ai dati identificativi dei fornitori. Adempimenti specifici gravano infine sull’amministratore per quanto concerne le detrazioni fiscali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e di riqualificazione e risparmio energetico.
In caso di gravi irregolarità fiscali, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
Non solo: in questi casi la condotta dell’amministratore può configurare gli estremi di alcuni reati in materia tributaria o in materia previdenziale, quasi tutti caratterizzati da omissioni colpose.
Se per esempio il condominio è percettore di reddito (pensiamo ai canoni di locali condominiali affittati a terzi), è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, obbligo che è a carico dell’amministratore.
In caso d’inadempienza, potrebbe configurarsi il reato di “omessa dichiarazione” di cui all’art. 5 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158: è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”.
Si tratta di un reato omissivo di danno. Il bene giuridico tutelato è l’interesse all’integrale e tempestiva percezione dei tributi da parte dell’erario, leso dalla mancata presentazione della dichiarazione e dal contestuale non versamento delle imposte dovute.
Ai fini della disposizioni in esame, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
L’amministratore di condominio potrebbe rispondere altresì del reato di “omesso versamento di ritenute certificate”, per il quale “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso cioè solo da chi riveste la funzione di sostituto d’imposta. Ipotesi che si realizza nel caso in cui il condominio corrisponde compensi in denaro, sui quali sia tenuto a operare e versare le relative ritenute d’acconto, obbligo a cui dovrà provvedere l’amministratore di condominio in quanto legale rappresentante.
Si fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente (portieri, addetti alle pulizie, ecc.), da lavoro autonomo o alle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate dalle imprese. Il condominio, quale sostituto d’imposta, è tenuto a indicare, nelle dichiarazioni del modello 770 dell’anno successivo, i dati dei percepienti, le ritenute operate e il loro versamento.
La condotta omissiva punibile consiste nel mancato versamento, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto di imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione, qualora l’omesso versamento superi la soglia di euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.
L’amministratore, quale datore di lavoro, è altresì obbligato al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti o parasubordinati. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, che prima costituiva reato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (convertito con L. n. 683/1983), è stato trasformato in illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria.
L’illecito ha natura istantanea e può essere compiuto solo dal datore di lavoro. La condotta si realizza nell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dall’importo della retribuzione dei propri dipendenti e di versare all’INPS, quale sostituto del soggetto obbligato.
Rimanendo in materia, altro reato da prendere in esame è infine quello di “omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria” per cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti”.
Anche questo reato potrebbe configurarsi in capo all’amministratore, in qualità di datore di lavoro. La condotta richiesta postula il non aver effettuato una o più registrazioni o denunce obbligatorie, oppure l’avere eseguito una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non veritiere.
È prevista l’estinzione del reato in caso di regolarizzazione dell’inadempienza accertata, a seguito dell’effettivo pagamento del debito contributivo, comprensivo non solo dei contributi omessi, ma anche delle sanzioni civili e degli interessi moratori (Cass. pen. 12.5.2008, n. 19108).