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Servizi immobiliari
Tasse, Imposte e Normative 14 marzo 2022

Ora è possibile autocertificare la data di realizzazione di un immobile


Dopo alcuni ricorsi, il Consiglio di Stato ha apportato cambiamenti sulla certificazione della data di costruzione di un immobile. Oggi basta un’autocertificazione.
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Linda Compagnoni

Collaboratrice di Immobiliare.it

In seguito ad alcune ordinate demolizioni seguite da ricorsi il Consiglio di Stato, con la sentenza 1222/2022, ha approvato l’autocertificazione come documento valido per risalire alla data di realizzazione di un immobile allo scopo di determinare se la proprietà in questione sia abusiva o meno.

Un caso esempio

Un Comune ha ordinato la demolizione di un garage realizzato, secondo l’Amministrazione, dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando la Legge urbanistica del 1942 (Legge 1150/1942) inserendo l’obbligo della licenza edilizia per tutti i lavori riguardanti degli immobili, quali: nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione.
 
In questo caso, il proprietario, munitosi di tre “dichiarazioni sostitutive” di atto di notorietà, di soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha fatto ricorso e contestato la datazione dell’immobile

Ok all’autocertificazione

Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario, ma il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per introdurre dei cambiamenti.
 
I giudici del CdS hanno affermato che l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile o del lavoro in questione spetta a chi viene accusato dell’abuso, ma in caso di concreti elementi in difesa della propria tesi, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
 
Il CdS ha sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare, ma che non era presente negli stessi effettuati il 30 agosto 1954 e che per questi motivi sono state considerate attendibili le autodichiarazioni fornite dall’interessato e annullato l’ordine di demolizione.

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