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Delega per assemblea di condominio
Tasse, Imposte e Normative 10 giugno 2022

Partecipazione all’assemblea condominiale: come funziona per i comproprietari


Vediamo come funziona la convocazione dell'assemblea condominiale e il voto in caso di comproprietari di un immobile.
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Vinci Formica

Collaboratrice di Immobiliare.it

Quando un appartamento è di proprietà di più persone, come ci si deve comportare in assemblea condominiale?

Vediamo quali sono diritti e doveri dei comproprietari, come deve essere fatta la convocazione e come funziona la partecipazione e il voto in assemblea.

La convocazione dell’assemblea condominiale

Quando un appartamento è in comproprietà tra due o più persone, l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale va inviato a tutti i comproprietari

Un esempio può essere quello di più fratelli coeredi dell’immobile dei genitori: l’amministratore deve inviare tanti avvisi di convocazione quanti sono i comproprietari. 

L’unica eccezione a questa regola si ha quando i comproprietari convivono. Il caso più frequente è quello di marito e moglie che sono in comunione dei beni: in tal caso l’avviso di convocazione può essere unico e deve essere indirizzato a entrambi presso la loro residenza. 


Leggi anche: ASSEMBLEA CONDOMINIALE ILLECITA: TUTTI I CASI IN CUI NON È VALIDA


Qualora, per errore, uno dei comproprietari non riceva correttamente l’avviso di convocazione e quindi non tutti i condomini siano stati convocati, le delibere dell’assemblea sono da considerarsi viziate

Le delibere sono contestabili solo da parte dell’interessato, vale a dire solo su istanza del condomino che non è stato convocato, ma non invece dai suoi comproprietari che abbiano ricevuto la regolare convocazione in assemblea. 

Ai fini della contestazione, è necessario fare ricorso presso il tribunale di competenza entro 30 giorni dalla notifica del verbale di assemblea

Chi vota in assemblea

Tutti i comproprietari hanno diritto di partecipare all’assemblea, ma solamente uno di loro può votare in rappresentanza dell’intera proprietà

L’articolo 67 del Codice Civile prevede che, in caso di comproprietà di un immobile all’interno di un condominio, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea e quindi a un solo voto e sono loro stessi a dover designare chi deve esprimere la volontà comune. 

Però in mancanza di accordo, la nomina del rappresentante deve essere effettuata dal presidente dell’assemblea tramite sorteggio.

Il comproprietario che partecipa all’assemblea di condominio anche per conto degli altri non ha necessità di una apposita delega, in quanto per legge ogni titolare dell’immobile ha poteri di gestione ordinaria, tra i quali appunto il diritto di voto in assemblea. 

Naturalmente, come chiunque altro, i comproprietari possono dare delega a un altro condomino, e in questo caso invece si tratterà di una apposita delega scritta. 

L’impugnazione di una delibera 

Ogni comproprietario è legittimato a proporre impugnazione di una delibera assembleare, anche se gli altri non vogliono, in quanto ciascuno agisce per sé stesso.

Viceversa, un comproprietario non può richiedere l’annullamento di una delibera qualora il comproprietario che lo ha rappresentato e che ha partecipato all’assemblea abbia espresso un voto favorevole. 

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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