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volantini nella cassetta postale
Tasse, Imposte e Tributi 11 febbraio 2026

Pubblicità porta a porta, volantini e decoro urbano: quali sono le regole da rispettare?


Ecco cosa sapere e quali sono le conseguenze delle attività di volantinaggio e pubblicità porta a porta, se non controllate.
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Giuseppe Donato Nuzzo

Avvocato e giornalista, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Volantini e dépliant nelle cassette della posta, cortili, strade e marciapiedi invasi da carte di ogni tipo: sono le conseguenze che possono avere le attività di volantinaggio e pubblicità porta a porta, se non controllate.

Situazioni che possono deturpare il decoro urbano e creare anche situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. Se si pensa per esempio all’accumulo di volantini per strada dopo una giornata di pioggia, la carta impregnata d’acqua rende le superfici di strade e marciapiedi scivolose, con insidia soprattutto per pedoni e ciclisti.

Scopriamo quali sono le regole da rispettare e quali i possibili rimedi adottabili.

I Comuni possono vietare la pubblicità?

Iniziamo col dire che il volantinaggio è una pratica perfettamente legale, che non può essere proibita. La pubblicità porta a porta rientra tra le attività di esercizio della libertà di iniziativa economica privata, tutelata dalla nostra Costituzione (art. 41), che non può essere soggetta a restrizioni. I principi di liberalizzazione economica trovano peraltro tutela anche a livello europeo.

Pertanto, i Comuni non possono vietare la distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta. Lo ha chiarito più volte anche la giurisprudenza. Per esempio, una sentenza del TAR Piemonte (n. 742 del 2017) ha annullato un regolamento comunale che consentiva la pubblicità porta a porta solo in due giorni della settimana. 

Il Comune aveva adottato questo regolamento per tutelare decoro, sicurezza e igiene urbani, ma il TAR ha bocciato l’iniziativa. Secondo i giudici, il Comune non dispone di poteri autorizzativi relativi alla distribuzione di materiale pubblicitario, trattandosi di attività libera e tutelata dalle norme che proteggono l’iniziativa economica.

Volantinaggio: i Comuni possono sanzionare gli abusi

Dunque, l’autorità pubblica non può fare nulla contro il volantinaggio selvaggio? Non è proprio così, perché la stessa giurisprudenza ci dice che i Comuni, pur non potendo imporre divieti assoluti, possono però sanzionare i singoli abusi delle imprese pubblicitarie.

Gli enti locali, per esempio tramite la polizia municipale, possono esercitare i propri poteri di vigilanza sul territorio contro gli effetti indesiderabili del volantinaggio, sanzionando esclusivamente i responsabili e le imprese pubblicitarie per gli abusi commessi. Insomma, se non si può vietare, si può certamente intervenire per regolamentare il fenomeno, cercando di prevenire e, eventualmente sanzionare determinate situazioni indesiderate, a tutela della comunità e dell’arredo urbano.

Alcuni Comuni, per esempio, hanno adottato appositi regolamenti che vietano a condòmini, proprietari di singole abitazioni ed esercenti di attività commerciali, di installare, su parti degli edifici prospicienti la pubblica via, contenitori aperti per il deposito di materiale pubblicitario. In questi casi, viene imposto, a chi intenda installare i contenitori per la pubblicità, di utilizzare modelli capienti e chiusi, che possano essere svuotati frequentemente e con facilità.  

Si tenga presente poi che, a differenza della distribuzione di volantini in cassetta postale, il volantinaggio a mano per strada non è completamente libero. Per poter distribuire volantini nelle aree pubbliche è necessario ottenere un’autorizzazione dal Comune di competenza, o comunque avvisare preventivamente le competenti autorità. Anche in questo caso, un divieto generale del volantinaggio non è legale, ma possono essere previste restrizioni temporanee o per particolari aree. 

Cosa fare per frenare il volantinaggio selvaggio?

Anche i privati cittadini possono adottare una serie di soluzioni per arginare il fenomeno del volantinaggio selvaggio e contribuire a migliorare il decoro e la vivibilità delle città.

Non sono necessari un regolamento o un’ordinanza per adottare misure di buon senso quali, ad esempio, l’utilizzo di cassette separate o contenitori più capienti e richiudibili per i volantini.

Proprietari e condòmini possono poi adottare la soluzione di affiggere in prossimità della propria buca delle lettere un avviso con la dicitura “No Volantini” oppure “No Pubblicità”. Questi avvisi, all’apparenza innocui, rappresentano in realtà una dichiarazione dagli effetti giuridici vincolanti. In caso di violazione, sarà possibile querelare i responsabili per molestia e disturbo delle persone, con eventuale richiesta di risarcimento danni, ricorrendone i presupposti. È possibile anche fare un ricorso o una segnalazione all’Autorità garante per la tutela della privacy.

Anche negli edifici condominiali, il regolamento di condominio può disporre alcune misure per arginare il fenomeno del volantinaggio, a tutela del decoro delle aree e degli spazi comuni. Per esempio, l’installazione di un raccoglitore comune per pubblicità nei punti di accesso condominiali. Il regolamento potrebbe anche vietare l’ingresso nel cortile condominiale oppure all’interno dell’edificio a soggetti che esercitano attività di volantinaggio. Una misura che potrebbe essere utile anche per la sicurezza dei condomini, evitando l’accesso ad estranei e malintenzionati.

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