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Tasse, Imposte e Normative 19 settembre 2025

Qual è la funzione del parapetto e quando diventa un abuso edilizio?


La costruzione di un parapetto, se incide sulla superficie calpestabile, può richiedere un titolo edilizio. Ecco quando si configura come un illecito.
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Roberto Rizzo

Avvocato, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Il parapetto è un elemento architettonico che svolge una funzione di protezione permanente per evitare le cadute dall’alto verso il basso di cose e/o persone da dislivelli importanti presenti nei cantieri. Tecnicamente, viene definito nella norma UNI 10809, come un “elemento di protezione contro la caduta nel vuoto”.

Approfondiamo quali sono le caratteristiche del parapetto e quando questo accessorio si configura come un abuso edilizio.

Quanto deve essere alto il parapetto?

Secondo il DM 236/89 e il D. Lgs. 81/2008, l’altezza del parapetto non deve essere inferiore a un metro.

Si tratta di un dispositivo di protezione passiva (ossia di una barriera non valicabile da persone e oggetti), un presidio di sicurezza preventiva permanente senza il bisogno dell’intervento e dell’azione dell’uomo.

L’inquadramento edilizio

Nonostante si possa pensare che la realizzazione di un parapetto non presenti problematiche particolari dal punto di vista edilizio, urbanistico e amministrativo, in realtà non di rado procedere correttamente alla sua edificazione crea più di una difficoltà.

Il parapetto, nella maggior parte dei casi, è considerato un elemento accessorio e pertinenziale, cioè serve solo a rendere più sicuro e comodo l’uso di un edificio, come accade per la ringhiera che delimita un ballatoio o una scala. Tuttavia, ci sono situazioni in cui la sua realizzazione può comportare un effettivo aumento della superficie calpestabile e, di conseguenza, della volumetria dell’immobile.

In questi casi non basta considerarlo un semplice accessorio: occorre richiedere un titolo edilizio specifico. Se non lo si fa, si rischia di incorrere in un abuso edilizio, con possibili sanzioni fino all’ordine di demolizione.

Proprio di questo si è occupato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5671 del 30 giugno 2025, indicando i principi ai quali fare riferimento per distinguere correttamente le due ipotesi menzionate.

La posizione del Consiglio di Stato

Il massimo Collegio amministrativo, nel respingere definitivamente il ricorso che una società aveva presentato contro l’ordinanza di demolizione che le era stata notificata, ha affermato un criterio di carattere generale.

Nel dettaglio, la società aveva fatto ricorso ritenendo di aver sanato le opere abusive accertate in passato dal Comune, tra le quali vi era un parapetto (a chiusura di una tettoia ed a delimitazione di un’area pertinenziale) non presente negli elaborati grafici oggetto della concessione in sanatoria.

Il parapetto non riportato espressamente negli elaborati grafici progettuali, se non rispetta l’altezza minima prevista dalla legge, non può ritenersi in alcun caso legittimato implicitamente dal rilascio della sanatoria, configurando, al contrario, un aumento di volumetria abusivo.

Se il parapetto fosse stato davvero un’opera pertinenziale (quindi senza bisogno di un titolo edilizio autonomo come sosteneva la ricorrente), sarebbe stato indicato nel progetto presentato per la sanatoria e costruito rispettando l’altezza minima prevista dalla legge, visto che serviva a rendere sicura l’area rialzata sotto la tettoia.

La contraddizione della tesi e l’altezza ridotta del parapetto (circa 90 cm) hanno portato il Consiglio di Stato a considerarlo non un semplice accessorio di sicurezza, ma un tentativo di aumentare abusivamente superficie e volumetria. Per questo il Comune ha legittimamente ordinato la demolizione.

Il parapetto più basso non è tolleranza

Altrettanto interessante è quella parte della pronuncia nella quale il Consiglio di Stato sottolinea come il parapetto non a norma perché più basso del minimo legale, non può essere considerato come tolleranza esecutiva, ai sensi dell’articolo 34 bis del d.P.R. 380/01, come richiesto dalla ricorrente.

In proposito, il Collegio osserva che il richiamo a tale disposizione è infondato perché riguarda solo le difformità minime di altezza come violazioni edilizie non essenziali, mentre il mancato rispetto dell’altezza minima legale implica l’impossibilità di attribuire al parapetto la funzione di protezione che gli è propria.

I precedenti giurisprudenziali

La pronuncia del Consiglio di Stato appena esaminata si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui ogni volta che le opere accessorie (realizzate senza titolo o in regime amministrativo estremamente semplificato) vengono –al contrario- utilizzate impropriamente per incrementare la volumetria, costituiscono degli abusi edilizi veri e propri che, in quanto tali, sono autonomamente sanzionabili (Consiglio di Stato, sentenza numero 2975/2025).

In questo senso, rileva anche la sentenza del Consiglio di Stato numero 9063/2023 che, analogamente al caso sopra esaminato, ha ribadito la necessità del permesso di costruire per realizzare: “una tettoia chiusa sui 3 lati da parapetto in legno con altezza di circa 0.90 cm infisso al suolo, munita di davanzale in legno e tende in pvc trasparente con telaio in acciaio, fissato ai pali in legno.”

La conseguenza dell’edificazione senza il necessario permesso di costruire non poteva che essere la demolizione dell’abuso così realizzato.

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