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Quando i vizi occulti nella compravendita cadono in prescrizione
Tasse, Imposte e Normative 13 agosto 2025

Quando i vizi occulti nella compravendita cadono in prescrizione


I vizi occulti in un immobile possono compromettere l'acquisto: ecco cosa prevede la legge e quali sono i termini di prescrizione per agire legalmente.
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Alessandra Caparello

Collaboratrice esterna di Immobiliare.it

Acquistare casa è un passo importante nella vita di ognuno. Si investono tempo, energie e soprattutto denaro nella speranza di ottenere un immobile all’altezza delle aspettative. Ma non sempre va tutto liscio. Può succedere infatti che, a distanza di settimane o mesi dal rogito, inizino a emergere problemi che non erano visibili al momento dell’acquisto: infiltrazioni, muffa, crepe nei muri, impianti malfunzionanti. È in questi casi che si parla di vizi occulti.

Ma cosa sono esattamente? E, soprattutto, quando è ancora possibile far valere i propri diritti e quando invece questi cadono in prescrizione? Vediamolo insieme in modo semplice e chiaro.

Compravendita: cosa sono i vizi occulti

Quando si compra un immobile, si parte dal presupposto che sia conforme a quanto dichiarato dal venditore, e che sia in buono stato, salvo le condizioni visibili. Tuttavia, può succedere che ci siano difetti nascosti, non rilevabili con un’occhiata o una normale visita.

Parliamo, ad esempio, di un impianto elettrico che all’apparenza funziona, ma che non è a norma; di infiltrazioni d’acqua che si manifestano solo con la prima pioggia forte; oppure di strutture portanti compromesse, ma ben coperte da una ristrutturazione superficiale. Tutti questi sono vizi occulti.

La legge li definisce come difetti materiali già presenti al momento della consegna, ma non visibili al momento dell’acquisto, che compromettono l’utilizzo del bene o ne diminuiscono il valore.

Vizi occulti: cosa dice la legge

Il Codice Civile italiano tutela l’acquirente. In particolare, l’articolo 1490 stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che il bene venduto — in questo caso l’immobile — sia privo di vizi che lo rendano inadatto all’uso a cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Quando vengono scoperti difetti di questo tipo, l’acquirente ha diritto a:

Ma attenzione: non si può agire in eterno. La legge prevede dei termini ben precisi. Ed è qui che entra in gioco il concetto di prescrizione.

Quando scatta la prescrizione

Anche se la legge protegge l’acquirente, per esercitare i propri diritti è fondamentale rispettare le scadenze previste. In particolare, secondo l’articolo 1495 del Codice Civile, ci sono due termini principali da tenere a mente:

  1. Entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, l’acquirente deve denunciare il problema al venditore. Questo significa inviare una comunicazione scritta (meglio se tramite raccomandata A/R o PEC), descrivendo il difetto e chiedendo un intervento o una verifica.
  2. Entro un anno dalla consegna del bene (che coincide solitamente con la data del rogito), l’acquirente deve iniziare un’azione legale, se vuole far valere i propri diritti.

Superati questi limiti temporali, la legge non consente più di agire, e la garanzia per vizi occulti cade in prescrizione. In pratica, anche se il problema esiste, non sarà più possibile ottenere una tutela legale.

Ci sono eccezioni? Sì, se il venditore ha agito in malafede

Le cose cambiano se si scopre che il venditore era già a conoscenza del difetto e ha scelto di non informare l’acquirente, magari cercando di nasconderlo.

In questo caso si parla di dolo o reticenza. La legge considera questa una forma grave di inadempimento e, di conseguenza, i termini per agire si allungano. Non vale più il limite degli 8 giorni per la denuncia, né quello dell’anno per avviare un’azione legale.

In presenza di dolo, la prescrizione può arrivare anche a 5 o 10 anni, secondo quanto stabilito da diverse sentenze della giurisprudenza. Naturalmente, serve poter dimostrare che il venditore era consapevole del vizio e ha taciuto intenzionalmente.

E se la casa è stata costruita da un’impresa?

Un caso particolare è quello degli immobili di nuova costruzione, realizzati da un’impresa tramite contratto d’appalto. In questa situazione, le norme sono diverse, e fanno riferimento ad altri articoli del Codice Civile, in particolare l’art. 1667 e l’art. 1669.

Come tutelarsi

Sapere che esiste una garanzia per i vizi occulti è importante. Ma conoscerne i limiti temporali è essenziale per non restare a mani vuote. Troppo spesso, chi scopre un difetto nell’immobile non agisce in tempo e perde così ogni possibilità di tutela.

Ecco cosa fare se sospetti un vizio occulto:

Agire tempestivamente, anche solo per non far scadere i termini, può fare la differenza tra ottenere giustizia o dover affrontare da soli i costi di un difetto mai dichiarato.

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