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Rogito, non è più obbligatorio indicare l'importo della provvigione dell'agenzia immobiliare
Tasse, Imposte e Tributi 16 ottobre 2024

Rogito, non sarà più obbligatorio indicare l’importo della provvigione dell’agenzia immobiliare


Con la nuova norma del Ddl Lavoro, basterà indicare il numero della fattura senza rivelare l'importo pagato al mediatore.
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Ivan Meo

Articolista giuridico, collaboratore esterno di Immobiliare.it

Una novità importante si profila per gli agenti immobiliari e per chi acquista o vende immobili: il Disegno di legge Lavoro, attualmente in discussione al Senato, modifica un obbligo presente nei rogiti immobiliari, che incide direttamente sulle informazioni relative alle provvigioni pagate ai mediatori. 

In particolare, non sarà più obbligatorio indicare l’ammontare della somma pagata all’agente immobiliare durante la fase di compravendita.

Ddl Lavoro, abolito un vecchio retaggio sul rogito immobiliare

Questa modifica, inserita nel Ddl Lavoro dopo il passaggio alla Camera, rappresenta una semplificazione burocratica che elimina un adempimento introdotto dal decreto-legge n. 223/2006, parte delle cosiddette “lenzuolate” di liberalizzazione promosse dall’allora ministro Pier Luigi Bersani. 

Il cambiamento, richiesto da tempo dagli operatori del settore, segna una svolta significativa rispetto alla normativa attuale, che prevedeva l’obbligo di indicare nel rogito:

Se la modifica otterrà l’approvazione del Senato, basterà semplicemente riportare il numero della fattura e dichiarare che l’importo pagato coincide con quanto indicato nel documento fiscale.

Le reazioni delle associazioni di categoria

Secondo Gian Battista Baccarini, presidente nazionale di Fiaip, questa modifica ha un duplice obiettivo: proteggere la riservatezza delle parti coinvolte e garantire una maggiore libertà nella contrattazione economica tra il cliente e l’agente immobiliare.

La norma attuale, infatti, obbligava sia il compratore che il venditore a rivelare durante il rogito l’importo delle provvigioni pagate, un passaggio che, come evidenziato da Baccarini, poteva generare situazioni sgradevoli o interferire con la libera contrattazione delle parti.

La nuova formulazione, invece, permette di evitare che l’importo pattuito con l’agente venga reso pubblico, mantenendo un riferimento solo al numero della fattura e alle modalità di pagamento, sufficienti a garantire trasparenza e tracciabilità senza compromettere la privacy. 

Anche la FIMAA-Confcommercio, tramite il suo presidente Santino Taverna, ha espresso apprezzamento per il recente provvedimento. Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario di FIMAA, ha aggiunto che strumenti come la fattura elettronica permettono oggi di combattere l’evasione fiscale senza intaccare la riservatezza degli operatori. 

L’obbligo di fatturazione elettronica come garanzia contro l’evasione 

Un altro aspetto centrale di questa riforma è la preoccupazione legata all’evasione fiscale. Tuttavia, secondo Baccarini, questo rischio è ormai contenuto grazie all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che consente di ricostruire facilmente la catena dei pagamenti effettuati per il servizio di mediazione. Inoltre, sottolinea Baccarini, gli agenti immobiliari non sono gli unici professionisti coinvolti in una compravendita, eppure nessun altro è tenuto a dichiarare esplicitamente il proprio compenso all’interno del rogito. 

Detrazione fiscale confermata 

Un elemento importante che rimane invariato è il diritto alla detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per le provvigioni pagate agli agenti immobiliari, fino a un massimo di 1000 euro. Questo beneficio continuerà ad applicarsi anche in presenza delle nuove modalità di dichiarazione delle spese, garantendo un supporto economico ai compratori che si avvalgono di un mediatore. 

In definitiva, la riforma rappresenta un passo avanti per la semplificazione del settore immobiliare, con un impatto diretto a favore della privacy e della libertà contrattuale. 

Una volta approvata, la norma contribuirà a rendere i rogiti immobiliari più snelli, eliminando un adempimento che molti operatori del settore ritenevano eccessivamente invasivo e non più necessario nell’era della fatturazione elettronica. 

Un confronto tra la vecchia e la nuova normativa relativa ai rogiti immobiliari

Vecchia Normativa (D.L. 223/2006) Nuova Normativa (Ddl Lavoro 2024) 
Le parti dovevano dichiarare esplicitamente nel rogito l’ammontare delle provvigioni pagate all’agente immobiliare.Non è più obbligatorio indicare l’importo delle provvigioni nel rogito. Basterà fornire solo il numero della fattura.
Bisognava indicare le modalità analitiche del pagamento della provvigione. È sufficiente indicare che l’importo pagato coincide con quanto riportato nella fattura. 
Il compratore e il venditore erano tenuti a rendere pubblico l’importo corrisposto all’agente.La privacy delle parti è comunque tutelata, evitando la divulgazione dell’importo della provvigione.
Vi era l’obbligo di dichiarare l’utilizzo di un agente immobiliare, con identificazione tramite codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in media Rimane l’obbligo di dichiarare l’utilizzo di un agente immobiliare, con le stesse modalità di identificazione (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione).
La misura fu pensata per contrastare l’evasione fiscale in assenza di strumenti digitali avanzati. Con l’obbligo di fatturazione elettronica si garantisce trasparenza e tracciabilità dei pagamenti, eliminando il rischio di evasione. 
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